Regolamento d'istituto a.s. 2009-2010

         Istituto Istruzione Superiore "J. B. BECCARI"

                Via Paganini 22 – 10154 Torino - Tel. 0112478391 – Fax - 0112358071        
               E-mail: jbeccari@tin.it - Cod. Fisc. 80091020018
 
 
 

R E G O L A M E N T O

 

D’I S T I T U T O

 

   

A.S. 2009/2010

 

 
 
INDICE
 
 
PREMESSA .........................................................................................................art.1
 
PARTE PRIMA: ORGANI DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
 
TITOLO PRIMO: ORGANI ISTITUZIONALI .............................................. artt.2-7
 
TITOLO SECONDO: ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE................ artt.8-10
 
 
PARTE SECONDA: ATTIVITA’ D’ISTITUTO
 
TITOLO PRIMO: ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ....................................... art.11
 
TITOLO SECONDO: ATTIVITA’ DIDATTICA ................................................art.12
 
SEZIONE 1: VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA ............................artt.13-15
 
SEZIONE 2: TUTELA DEI DATI PERSONALI ...................................................art.16
 
SEZIONE 3: ALUNNE E ALUNNI
- SOTTOSEZIONE 1: DIRITTI ........................................................................artt.17-18
- SOTTOSEZIONE 2: DOVERI .......................................................................artt.19-22
 
SEZIONE 4: AREA DIDATTICA ....................................................................artt.23-24
 
SEZIONE 5: TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI .....................................art.25
 
ALLEGATI: REGOLAMENTI LABORATORI
 


REGOLAMENTO D’ISTITUTO
 
INDICE
 
 
 
ART. 1 Finalita’ e caratteri generali
ART.2 Atti del dirigente scolastico
ART.3 Disposizioni di carattere generale sugli OO.CC
ART.4 Organi collegiali istituzionali
ART.5 Organi collegiali e figure non istituzionali
ART.6 Deleghe
ART.7 DSGA e assemblea del personale ATA
ART.8 Assemblee dei genitori
ART.9 Associazioni di genitori
ART.10 Assemblee delle studentesse e degli studenti
ART.11 Criteri per la scelta dei fornitori di beni e servizi e del contraente nei contratti di prestazione d’opera
ART.12 Assegnazione dei docenti alle classi
ART.13 Vigilanza
ART.14 Compiti di vigilanza del personale collaboratore
ART.15 Accesso ai locali scolastici
ART.16 Trattamento dei dati personali e sensibili
ART.17 Diritto all’istruzione
ART.18 Diritto a una valutazione corretta e trasparente 
ART.19   Rispetto delle disposizioni e del regolamento d’Istituto
ART.20   Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori
ART.21   Impugnazioni; collegio di garanzia d’istituto
ART.22  Patto educativo di corresponsabilita’
ART.23   Piano dell’offerta formativa
ART.24   Attivita’ d’integrazione formativa
ART.25   Accesso agli atti e tutela della riservatezza
 
 
 
L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Jacopo Bartolomeo BECCARI
Via Paganini, 22
10100 TORINO
 
 
 
visti gli articoli 10, comma 3 lettera "a" e 42 del D.L.vo 297/94;
vista la CM 16 aprile 1975 n. 105;
visto il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007;
visto l’art. 40 del D.I. 44/2001;
visto l’art. 20 del D.L.vo 196/2003;
viste le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica emanate
il 15/3/2007;
vista la Direttiva Ministeriale del 30 novembre 2007 n. 104;
viste le raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione nazionale per la parita’ e le pari opportunita’ tra uomo e donna 1987;
vista la Direttiva europea del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunita’ tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
visto il parere del Collegio dei docenti espresso in data 8 ottobre 2008;
il Consiglio d' Istituto nella seduta del 14 Ottobre 2008 adotta
il collegio docenti del 16/09/2009 modifica il seguente
  
 
REGOLAMENTO D' ISTITUTO
 
 
Ai fini del presente regolamento si intende:
 
per istituto l’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “JACOPO BARTOLOMEO BECCARI”;
 
per rappresentanti esterni, rappresentanti dei genitori negli OO.CC. , delle ASL o degli EE. LL. nei gruppi di lavoro ex art. 15, L.104/92 e di ogni altro soggetto che intrattiene con l’istituto rapporti di collaborazione istituzionale;
 
per operatori scolastici o personale scolastico, il personale dirigente, docente e non docente, a qualunque titolo in servizio nell’istituto, con esclusione dei soggetti esterni titolari di contratti di prestazione d’opera;
 
per status istituzionale la specifica distinta posizione (dirigente, docente, non docente, alunno/studente, rappresentante esterno, genitore ecc) giuridicamente e/o funzionalmente assunta da ciascun soggetto nell' ambito dell’istituto;
 
per Comunità Scolastica l'insieme dei soggetti interni ed esterni, anche istituzionali o associativi, che hanno, con lo istituto rapporti di utenza, di lavoro o servizio o di collaborazione;
 
per TU, il Testo Unico di cui al D.L.vo 297/94.
 
per DS il dirigente scolastico ex art. 25 D.L.vo 165/2001;
 
per DSGA il direttore dei servizi generali e amministrativi;
 
per S.G.Q. Sistema Gestione Qualità (G.Q.A. gruppo qualità e accreditamento);
 
• per sito ufficiale della scuola: www.istitutobeccari.it
 
 
PREMESSA
 
 
ART. 1 FINALITA’ E CARATTERI GENERALI
1- Il presente regolamento è espressione dell'autonomia dell’Istituto, sancita dall’art. 117 della Costituzione e disciplinata dal DPR 275/1999 e dal DI 44/2001.
2- In attuazione del principio di sussidiarietà, agli operatori scolastici, per quanto non previsto dalle norme e regolamenti e dalle istruzioni - anche verbali - impartite dai soggetti competenti, sono devolute tutte le attribuzioni e l'autonomia necessarie all'esercizio dei compiti previsti dal proprio status istituzionale, secondo i criteri del buon andamento, di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
3- Il presente regolamento è informato al principio della semplificazione delle procedure amministrative e delle relazioni interprofessionali interne.
Fermi restando gli obblighi documentali, ove non specificamente richiesto, le istruzioni e gli accordi verbali hanno valore di manifestazione di volontà che impegnano i convenuti. A chiunque ne abbia interesse è tuttavia garantito il diritto di esigere disposizioni scritte ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di doveri professionali.
 
 
P A R T E   P R I M A
ORGANI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
 
 
TITOLO PRIMO: ORGANI ISTITUZIONALI
 
ART. 2 ATTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1- Il DS esercita le funzioni previste dalle norme giuridico-contrattuali attraverso atti formali e informali. Gli atti del dirigente scolastico, unitamente alle deliberazioni di cui al successivo art. 3, sono espressione e presupposto dell’autonomia della istituzione scolastica.
2- Gli atti formali del dirigente scolastico sono costituiti dalle tipologie che seguono:
a) Decreti; atti mediante i quali sono istituiti o modificati stati giuridicamente rilevanti. Rientrano in questa tipologia nomine, deleghe, autorizzazioni, conferme in ruolo, istituzione di corsi di formazione, annullamenti o modifica di atti precedenti ecc.
b) Direttive e disposizioni di servizio; atti mediante i quali sono indicate linee di condotta interne. Rientrano in questa tipologia le convocazioni, gli Ordini del Giorno, gli incarichi di servizio, le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.
c) Avvisi, informative, comunicazioni, richieste, lettere di trasmissione ecc; atti, rivolti ai soggetti interni ed esterni con cui si portano a conoscenza degli
interessati di atti, obblighi, fabbisogni, procedure, scadenze, eventi ecc.
d) Atti amministrativi ordinari: contratti per la firma dei quali può essere delegato il DSGA, reversali e mandati firmati anche dal DSGA, ecc.
3- Gli atti formali hanno sempre la natura di documento scritto e comprendono le istruzioni operative.
4- Gli atti informali, scritti o orali, accordi, documenti istruttori e ogni altra disposizione volta alla buona finalizzazione delle norme generali, del presente regolamento, degli atti di cui al precedente comma 2 e delle deliberazioni degli organi collegiali.
5- Tutti i destinatari e i soggetti a vario titolo implicati sono vincolati al rispetto degli atti legittimi del dirigente scolastico.
6-Avverso gli atti del D.S. è ammesso reclamo. I reclami presentati per iscritto vengono protocollati in apposito registro istituito dalla G.Q.A..
 
ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SUGLI OO.CC.
1- Le decisioni degli OO.CC., ove non diversamente specificato, sono costituite da deliberazioni; la deliberazione dell’organo collegiale costituisce atto formale di manifestazione di volontà giuridicamente efficace dell’istituzione scolastica. Tutti sono vincolati al rispetto delle deliberazioni legittime degli OO.CC. d'Istituto.
Le deliberazioni degli OO.CC sono assunte, ove non diversamente previsto, mediante votazione a maggioranza semplice e riguardano le materie loro devolute dalle norme generali e dal presente regolamento.
Il dirigente scolastico assicura la regolare applicazione delle deliberazioni degli OO.CC. d’istituto.
2- Le sedute degli OO.CC. si svolgono a seguito di convocazione sulla base di un ordine del giorno (OdG). La convocazione è firmata dal presidente ed è diramata, a cura dell’ufficio di segreteria, almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione.
La convocazione riporta data, orario e luogo della convocazione e l’ordine del giorno.
3- L’OdG è costituito da una lista numerata progressiva di titoli di argomenti da trattare; l’OdG può essere modificato in corso di seduta alle seguenti condizioni:
a) modifica della sequenzialità; su proposta di un membro dell’organo, può essere disposta con voto a maggioranza dell’organo medesimo;
b) inserimento di nuovi punti; può essere disposta all’unanimità dei presenti;
c) ritiro di uno o più punti: disposta dal presidente;
d) mozione d’ordine; ciascun membro dell’organo può sollevare, prima della discussione, una questione pregiudiziale relativa al punto trattato e richiederne il rinvio. Sulla mozione l’organo si pronuncia a maggioranza.
4- Le funzioni di segretario degli OO.CC. d’istituto comprendono i compiti di:
a) verbalizzazione;
b) raccolta, comunicazione/diffusione e conservazione dei documenti.
Il segretario verbalizzante riporta in forma sintetica le operazioni dell’organo e le conseguenti deliberazioni; i membri dell'organo interessati ad una fedele trascrizione delle proprie manifestazioni di pensiero debbono farne espressa richiesta al segretario precisandone oralmente o per iscritto i contenuti.
5- La verbalizzazione può essere effettuata direttamente nel corso della seduta (“seduta stante”) ovvero successivamente (“verbalizzazione differita”), sulla base di appunti presi durante la seduta. La verbalizzazione “seduta stante” viene sottoscritta da tutti i membri presenti; nel caso di verbalizzazione differita il verbale dovrà essere approvato dall’organo collegiale in una seduta successiva; in tal caso è firmato dal presidente e dal segretario.
La verbalizzazione “seduta stante” è obbligatoria in occasione degli scrutini quadrimestrali, degli esami o quando sia disposta la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica ai sensi dell’art. 4 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007.
La prima parte del verbale è riservata all’indicazione degli orari, luogo, ordine del giorno, membri presenti, nominativi di presidente e segretario, eventuali membri aggregati o in sostituzione, invitati ecc; nella parte conclusiva è riportato se il medesimo è stato redatto secondo la procedura “seduta stante” o quella della “verbalizzazione differita”.
6- Nel caso in cui i lavori dell’organo si protraggano in modo tale da impedire il necessario approfondimento degli argomenti, il presidente può aggiornare la seduta a data successiva; la data e l’orario dell’aggiornamento sono approvati a maggioranza.
Ove, dopo la terza votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la data e l’orario sono decisi dal presidente.
L’aggiornamento può essere deciso anche in presenza di situazioni che turbino il regolare svolgimento dei lavori.
Il verbale riporta i predetti aggiornamenti e le relative motivazioni.
7- Il presidente può autorizzare, in presenza di validi motivi, l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata di un membro dell’organo; in tal caso il membro medesimo figura nell’elenco dei presenti; in nessun momento il numero dei presenti deve essere inferiore al numero legale richiesto.
8- Tutti i membri dell’organo hanno diritto di parola; il presidente può stabilire un tempo massimo a disposizione per ciascun intervento.
9- Ove non vincolato da norme specifiche, l’organo stabilisce le modalità di espressione del voto. Lo scrutinio segreto è obbligatorio nei casi in cui l’oggetto della votazione contenga riferimenti diretti o riconducibili a persone. Il suddetto obbligo non si applica nei casi di dati conoscibili da chiunque, fermo restando il principo di tutela della riservatezza.
Ove, al termine della trattazione di un argomento, non vi siano obiezioni, la relativa deliberazione si intende approvata all’unanimità; in caso di deliberazione con uno o più voti contrari il verbale riporta la dicitura “a maggioranza”; l’eventuale indicazione nominale di voto contrario deve essere espressamente richiesto dallo interessato.
10- I membri elettivi hanno la facoltà di dimettersi dall’organo; in tal caso dovrà essere prodotta specifica istanza indirizzata all’organo e da questo discussa e ratificata. L’organo ha l’obbligo di richiedere il ritiro dell’istanza da parte del richiedente; una volta approvata, la dimissione non è più revocabile.
11- Nell’ambito delle sedute degli OO.CC., inclusi quelli di cui al successivo art. 5, possono essere trattati esclusivamente dati personali strettamente attinenti e necessari alla discussione dei punti previsti dall’OdG; tutti i membri sono vincolati dal segreto in relazione ai dati personali trattati. I predetti vincoli non si applicano ai dati personali conoscibili da chiunque.
12- L’accesso agli atti degli OO.CC. d’istituto è consentito ove questi non contengano dati personali. In caso di presenza di dati personali l’atto viene consegnato espunto delle parti che consentano, direttamente o indirettamente, di risalire a dati personali di terzi; la predetta disposizione non si applica:
- ai dati personali conoscibili da chiunque;
- ai genitori/ affidatari in relazione ai dati dei propri figli.
Nel caso di richiesta volta ad ottenere l’accesso a dati personali di terzi, questi devono essere informati, a cura del richiedente, della richiesta, delle relative motivazioni e delle modalità di trattamento, al fine dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
 
ART. 4 ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI
A) CONSIGLI DI CLASSE
1- Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti in ciascun consiglio di classe deve essere sempre quello previsto dalle norme vigenti, anche quando ottengano voti un numero inferiore di genitori. Un numero pari a zero di voti ricevuti è considerato espressione di voto; in tal caso, tra tutti i genitori che hanno ottenuto zero voti vengono sorteggiati i rappresentanti sino al raggiungimento del numero di previsto dalla normativa vigente.
2- La convocazione dei consigli di classe è disposta dal dirigente, o suo delegato, mediante:
- comunicazione interna per il personale docente;
- convocazione individuale per i rappresentanti ai genitori.
Nel caso in cui le sedute siano state puntualmente calendarizzate all’inizio dell’anno scolastico e il calendario opportunamente comunicato, la convocazione del personale docente mediante comunicazione interna può essere omessa.
3- La seduta del consiglio di classe, di norma, è articolata in due fasi: una prima fase con la presenza dei soli docenti, destinata alle operazioni di cui al comma 6 dell’art. 5 del D.L.vo 297/1994; una seconda fase, con la presenza dei rappresentanti dei genitori, nella quale viene trattato l’andamento ed il profilo generale della classe. Nella fase con la presenza dei rappresentanti dei genitori è fatto divieto di comunicare dati personali di alunni, genitori e insegnanti; tale divieto non si applica ai dati conoscibili da chiunque.
4- Ove non diversamente specificato, l’O.d.G. si intende il seguente:
a) fase con la partecipazione dei soli docenti:
a.1) valutazione dell’andamento didattico-disciplinare di singoli alunni;
a.2) eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari;
b) fase con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori:
b.3) approvazione del verbale della seduta precedente.
b.4) valutazione dell’andamento didattico-disciplinare globale della classe;
b.5) coordinamento didattico ed eventuali attività d’integrazione formativa (uscite, visite d’istruzione, partecipazioni e/o collaborazioni ecc) da effettuare;
b.6) eventuali proposte di adozione di libri di testo (periodo gennaio-maggio);
b.7) eventuali comunicazioni di presidente, insegnanti e genitori;
b.8) varie ed eventuali.
5- Quando l’O.d.G. comprende adempimenti di carattere valutativo il consiglio è convocato con la sola presenza dei docenti. Quando l’O.d.G. prevede l’esercizio di competenze in materia disciplinare per sanzionare comportamenti gravi, il consiglio opera nella composizione allargata a tutte le componenti ivi compresi studenti e genitori, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga.
6- La funzione di presidente è svolta dal dirigente scolastico o da un suo delegato membro del consiglio. Il presidente partecipa alle votazioni e concorre alla formazione delle maggioranze, ovvero delle minoranze, nelle deliberazioni; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
7- Ove l’organizzazione didattica preveda l’elaborazione di specifiche programmazioni di classe, la relativa deliberazione di adozione è devoluta ai consigli di classe.
Tale deliberazione riguarda anche il P.E.I. a favore dell’alunno diversamente abile, redatto ai sensi dell’art.12, comma 5 della L. 104/1992; in tal caso il P.E.I. deve essere munito di parere favorevole da parte del G.L.H.O. di cui al successivo art. 5, lettera B.
8- Il calendario, anche di massima, delle convocazioni viene determinato all’inizio di ciascun anno scolastico nel piano annuale delle attività; nel piano viene anche determinata la durata complessiva di ciascuna seduta e le frazioni destinate alle due fasi di cui al precedente comma 3.
In aggiunta alle convocazioni stabilite nel piano annuale possono essere disposte convocazioni straordinarie per esigenze sopravvenute, per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli alunni o su richiesta scritta e motivata della maggioranza della componente docente o della componente dei genitori.
9- il collegio dei docenti può nominare i docenti referenti dei consigli di classe. Al referente sono devolute come previsto nella Matrice di Esplicitazione dei Compiti dal S.G.Q. le seguenti competenze,:
a) si tiene informato sul profitto di ogni allievo mediante azioni di raccordo fra i colleghi del consiglio;
b) mantiene i contatti con i genitori/affidatari, fornendo loro informazioni sul profitto, sul comportamento e sulla partecipazione delle/gli allieve/i, li informa sulle attività esterne verificando la presa visione (resta fermo l’obbligo per ciascun docente di tenere rapporti con le famiglie per quanto attiene le proprie discipline);
c) controlla la corretta tenuta del registro di classe e verifica regolarmente le assenze degli/lle studenti/esse e le note disciplinari, interviene segnalando i casi di frequenza discontinua e/o di comportamento scorretto alla vicepresidenza e alle famiglie, avvalendosi della collaborazione della segreteria didattica;
d) presiede, su delega del D.S., le sedute ordinarie del consiglio, accoglie i rappresentanti dei genitori, collabora con il segretario alla stesura del relativo verbale;
e) coordina i lavori preliminari per le elezioni dei rappresentanti delle/gli studentesse/i e dei genitori nei consigli di classe;
f) verifica che i genitori prendano visione di tutte le comunicazioni per le quali è necessaria una firma di conferma, raccoglie i tagliandi e li conserva;
g) coordina il consiglio per stabilire e attuare le sanzioni disciplinari idonee
h) cura la fase istruttoria e preparatoria nella formulazione dei giudizi valutativi globali e/o trasversali da riportate sui documenti di valutazione ( per le classi terminali);
i) coordina la compilazione e gestione dei documenti di valutazione dellaclasse ( per le classi terminali).
l) informa i docenti del consiglio di classe sull’opportunita’ di segnalare sempre sul diario personale delle/gli allieve/i le valutazioni negative nonche’ di riportare le note disciplinari sia sul registro di classe sia sul diario personale.
B) COLLEGIO DEI DOCENTI
1-La convocazione del collegio dei docenti è disposta dal dirigente scolastico mediante comunicazione interna e pubblicazione sul sito ufficiale della scuola.
2- Il piano annuale delle attività reca il calendario, anche di massima, delle convocazioni.
3- L’insegnante ad orario completo operante su più istituzioni scolastiche assolve agli obblighi orari previsti dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate; la partecipazione, ovvero l’esonero, alle sedute viene concordata con il dirigente scolastico.
4- L’insegnante con rapporto di lavoro part-time assolve agli obblighi orari previsti dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alla frazione oraria settimanale d’insegnamento.
5- Il docente con contratto ordinario ma con orario d’insegnamento inferiore a quello settimanale previsto contrattualmente partecipa a tutte le sedute del collegio dei docenti.
6- Il collegio dei docenti è presieduto dal dirigente scolastico; il dirigente scolastico indice le votazioni deliberative ma non partecipa alla votazione.
7- In aggiunta alle sedute ordinarie possono essere disposte sedute straordinarie, al di fuori dei limiti orari contrattuali, quando questo venga richiesto:
- da almeno 1/3 dei membri;
- dalla RSU d’istituto, anche a maggioranza.
La convocazione straordinaria è obbligatoria anche tutte le volte in cui ricorrano situazioni d’urgenza, in coincidenza di eventi aventi ricadute rilevanti per la vita della scuola.
La partecipazione alle sedute straordinarie del collegio dei docenti non è obbligatoria e non dà diritto a compenso per lavoro straordinario.
8- Il collegio dei docenti può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro, dipartimenti e commissioni.
Ai gruppi di lavoro viene delegata la fase istruttoria e preparatoria alle deliberazioni di competenza dell’organo.
I dipartimenti sono disciplinati dal successivo art. 5.
Le commissioni, in relazione alla materia delegata, hanno potere deliberante.
9- La funzione di segretario verbalizzante è attribuita a uno dei due docenti collaboratori di cui alla successiva lettera G.
10- La documentazione utile per procedere allo svolgimento delle operazioni di voto all’o.d.g. riprodotta in un congruo numero di copie, deve essere messa a disposizione del corpo docente almeno cinque giorni prima della riunione.
11- Il collegio dei docenti dispone annualmente criteri e modalità per l’accesso e il prestito, ad alunni e personale interno, dei testi, materiali e strumenti della biblioteca scolastica, laboratori informatici ecc. Ove il collegio non provveda a tale disciplina, si intende riconfermata quella vigente nell’anno scolastico precedente.
I docenti, nelle forme disciplinate dal collegio, hanno sempre libero accesso ai sopra richiamati beni scolastici.
Il dirigente scolastico, con provvedimento motivato, può modificare la disciplina deliberata dall’organo collegiale.
C) CONSIGLIO D’ISTITUTO
1- La prima convocazione del consiglio d’istituto, successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal dirigente scolastico.
2- Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto; viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza, anche relativa, dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori eletti con le medesime modalità previste per l'elezione del presidente.
3- in caso di assenza del presidente la presidenza è assunta dal vicepresidente; in caso di assenza contemporanea di presidente e vicepresidente la presidenza è assunta dal genitore più anziano.
4- Il consiglio di istituto è convocato dal presidente. Il presidente dispone la convocazione:
a) di propria iniziativa;
b) su richiesta:
- del presidente della giunta esecutiva;
- della maggioranza dei membri.
La convocazione è disposta, tramite l’ufficio di segreteria, con comunicazione individuale.
5 - Tutti gli atti relativi agli argomenti dell’OdG devono essere disponibili, a richiesta dei membri dell’organo collegiale, almeno 5 giorni prima dell’orario di convocazione, presso l’ufficio di segreteria.
6- L’adempimento di cui al comma 9 dell’art. 10 del D.L.vo 297/1994 (relazione annuale) è assolto contestualmente con le relazioni di cui all’articolo 2, comma 3 e articolo 18, comma 5, del D.I. 44/2001.
7- Le deliberazioni del consiglio d’istituto, a cura del segretario verbalizzante, sono affisse all’albo della scuola. Ove non sia espressamente richiesto dagli interessati, l’affissione non si effettua in caso di atti contenenti dati personali.
8- Le sedute del Consiglio d'Istituto sono, ai sensi dell' art. 42 del TU, sino a capienza dei locali, aperte agli elettori delle varie componenti ivi rappresentate, per le parti dell'ordine del giorno che non contengano riferimenti o dati personali. Il Presidente può dare facoltà, ai membri del pubblico, di formulare proposte e/o osservazioni o memorie scritte da allegare al verbale.
9- In attesa delle relative delibere di concessione, il dirigente scolastico, ove ricorrano le condizioni di urgenza e di utilità sociale, può autorizzare, in via provvisoria:
- l'uso di locali o strutture scolastiche da parte di qualificati soggetti esterni che ne facciano richiesta;
10 - Al soggetto esterno non istituzionale che abbia ottenuto l'uso continuativo di locali o strutture scolastiche per lo svolgimento di attività per le quali i partecipanti versano, a qualunque titolo, somme di denaro al predetto soggetto, può essere proposto il versamento di un contributo volontario a favore dell’istituto. Il consiglio d’istituto delibera le modalità e la misura della contribuzione da proporre ai soggetti utilizzatori.
D) GIUNTA ESECUTIVA (GE)
La GE si riunisce, di norma, in orario antecedente a quello del consiglio d’istituto.
La convocazione della GE può essere effettuata contestualmente a quella del consiglio d’istituto; le sedute dei due organi possono aver luogo anche in successione immediatamente cronologica.
Nell’eventualità in cui la seduta della GE non abbia luogo a causa del mancato raggiungimento del numero legale, la seduta del consiglio d’istituto convocato contestualmente avviene regolarmente.
E) COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti eletto in occasione dal collegio docenti in occasione della prima seduta dell’anno scolastico. Esso è convocato dal/la dirigente scolastico/a:
a) alla conclusione dell'anno scolastico per procedere alla valutazione del periodo di formazione e prova degli insegnanti;
b) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
F) GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1- La componente docente del Gruppo di studio e di Lavoro (GLH) di cui all' art. 15 della L. 104/92 è individuata dal collegio dei docenti all’inizio di ciascun anno scolastico; del gruppo fanno obbligatoriamente parte i docenti specializzati di sostegno e almeno un docente delle classi che accolgono alunni diversamente abili.
Del gruppo fanno parte anche il Dirigente Scolastico e, in rappresentanza dei genitori, il presidente del consiglio d’istituto o altro genitore disponibile individuato dal dirigente scolastico.
Il GLH è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, la funzione di segretario verbalizzante è attribuita dal presidente ad un docente specializzato di sostegno.
2- La convocazione del GLH è disposta dal dirigente mediante:
- comunicazione interna per il personale docente;
- convocazione individuale per i rappresentanti esterni.
Nella convocazione è riportato l’ordine del giorno.
3- Il GLH si riunisce ordinariamente all’inizio ed al termine dell’anno scolastico; la convocazione è obbligatoria anche quando è richiesta:
- dal dirigente scolastico;
- dalla maggioranza dei docenti specializzati di sostegno;
- dal collegio dei docenti, dal consiglio d’istituto o da un consiglio di classe/interclasse/intersezione;
- da un operatore socio-sanitario;
- dal rappresentante dei genitori.
4- Il GLH delibera pareri vincolanti in ordine a:
- segnalazione all’ufficio scolastico provinciale della previsione degli alunni diversamente abili per l’A.S. successivo;
- richiesta, all’ente locale, di assistente di primo livello di cui all’art. 13, comma 3 della L. 104/1992;
- criteri e modalità generali di organizzazione delle attività d’integrazione a livello di istituto.
5- La partecipazione alle sedute del GLH non dà diritto a compenso straordinario, costituisce invece titolo per il compenso a carico del fondo d’istituto.
G) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
I collaboratori del dirigente scolastico di cui al comma 5 dell’art. 25 del D.L.vo 165/2001, nominati in conformità con le vigenti disposizioni contrattuali, sono designati con nomina scritta; nella nomina sono specificate le deleghe e le funzioni attribuite.
A uno dei docenti collaboratori è attribuita la funzione vicaria ed assume la denominazione di “primo collaboratore”; in caso di assenza del primo collaboratore le predetta funzione è attribuita al secondo collaboratore.
In assenza di entrambi, interverrà l’insegnante con maggiore anzianità presso l’istituto.
 
ART. 5 ORGANI COLLEGIALI E FIGURE NON ISTITUZIONALI
A) STAFF D’ISTITUTO E COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI
1-E' istituito lo Staff d'Istituto composto dal Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, dal vicario, dal docente collaboratore, e da altri quattro docenti incaricati di specifiche funzioni organizzative .
Il docente che, al momento della seduta, è titolare della funzione vicaria, svolge la funzione di segretario.
Dello staff d’istituto fanno parte anche:
- la RSU d’istituto;
- il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
La composizione dello staff varia a seconda delle componenti coinvolte nel conflitto.
2-Lo Staff è organo consultivo e collabora col Dirigente Scolastico nella gestione strategica dell’istituto e opera per il raccordo fra l'ufficio della dirigenza scolastica e gli organi della scuola.
3- Lo staff viene convocato:
- dal dirigente scolastico;
- su richiesta di almeno tre membri;
- su richiesta, anche a maggioranza, della RSU;
- nei casi di cui al successivo comma 4.
Lo staff è obbligatoriamente convocato nei casi di mutamenti rilevanti degli assetti logistici, organizzativi o di indirizzo didattico dell’istituto.
La convocazione è disposta dal dirigente mediante:
- comunicazione interna per il personale interno;
- convocazione individuale per il presidente del consiglio d’istituto.
4- Allo staff è devoluto anche il compito di esperire tentativi di composizione dei conflitti interni alla comunità scolastica. Il tentativo di composizione è formalmente avviato, con nota scritta da trasmettere, tramite l’ufficio di segreteria, a tutti i membri dell’organo e, per conoscenza, alle controparti in conflitto, da:
- uno o più membri dello staff;
- una delle parti in conflitto.
La nota dovrà contenere:
- descrizione dei fatti ed ogni elemento utile alla loro valutazione;
- richiesta di convocazione dello staff.
La convocazione richiesta ai sensi del presente comma è obbligatoria e deve avvenire entro 8 giorni dalla data di richiesta.
Una volta avviato formalmente il tentativo di composizione, le parti si astengono dall’intraprendere iniziative unilaterali di azione o tutela legale; trascorsi inutilmente 15 giorni dalla seduta, le parti sono libere di procedere a tutela dei propri diritti ed interessi.
Il tentativo di composizione di cui al presente comma non si applica nelle materie di competenza della RSU.
5-La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a compenso straordinario, costituisce invece titolo per il compenso a carico del fondo d’istituto nel bilancio consuntivo.
 
B) GRUPPI DI LAVORO H OPERATIVI
1- Al GLH istituzionale sono affiancati tanti Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO) quanti sono gli alunni diversamente abili; ciascun GLHO è dedicato ad un alunno diversamente abile ed opera per il coordinamento operativo delle attività di integrazione a favore dell’alunno medesimo.
2- Del GLHO fanno parte:
- il dirigente scolastico, con funzione di presidenza;
- il docente specializzato di sostegno che opera con l’alunno d.a.; in caso di assenza del dirigente scolastico il docente svolge la funzione di presidente del GLHO;
- almeno tre docenti della classe che accoglie l’alunno;
- l’operatore socio-sanitario che segue l’alunno;
- i genitori/affidatari dell’alunno;
- l’eventuale assistente di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992;
- eventuali ulteriori figure professionali che operano a favore dell’integrazione scolastica e sociale dell’alunno, la cui presenza è ritenuta utile ai fini del coordinamento delle attività.
Alle sedute del GLHO possono partecipare, in qualità d’invitati, rappresentanti degli EE.LL. competenti.
3-La convocazione è disposta dal dirigente, o suo delegato, mediante:
- comunicazione interna per il personale docente;
- convocazione individuale per i rappresentanti esterni.
4- I GLHO si riuniscono ordinariamente all’inizio, nella fase intermedia ed al termine dell’anno scolastico. La convocazione è obbligatoria anche quando è richiesta:
- dal dirigente scolastico;
- dal docente specializzato di sostegno;
- dall’operatore socio-sanitario;
- dal genitore/affidatario.
Al GLHO sono anche devoluti compiti istruttori in ordine alle documentazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. 24/2/94 (profilo dinamico funzionale), il monitoraggio ed il coordinamento delle attività d’integrazione a favore dell’alunno d.a. di competenza.
Il verbale, redatto dal docente specializzato di sostegno, viene riportato nel medesimo registro in cui sono verbalizzate le sedute del GLH istituzionale.
 
C) DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
1-Sono istituiti i dipartimenti disciplinari d’istituto (DD) costituiti dai docenti che            insegnano la medesima disciplina o area disciplinare. Il DD nomina, al suo interno, un responsabile le cui competenze sono definite nella Matrice di Esplicitazione dei Compiti predisposta dalla S.G.Q. Il collegio docenti delibera la nomina.
2- I DD costituiscono un’articolazione del collegio dei docenti e vengono convocati             
con le medesime modalità previste per tale organo collegiale; la partecipazione alle              attività dei dipartimenti concorre al raggiungimento del monte orario annuale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; le attività dei DD sono previste     nell’ambito del piano annuale delle attività.
3- Ai DD sono devolute le seguenti competenze:
- definizione di criteri generali per l’insegnamento/apprendimento della disciplina nell’istituto;
- criteri comuni per la formalizzazione della programmazione disciplinare;
- definizione di criteri comuni per la valutazione del profitto disciplinare in modo da migliorarne il ritorno formativo e ridurre l’incidenza delle variabili soggettive;
- messa a punto e condivisione di prove, test e prestazioni disciplinari comparabili;
- valutazione comparativa, fra classi parallele, dei risultati di profitto:
a) formali-istituzionali;
b) rilevati medianti prove diagnostiche condivise;
- ricerca ed innovazione nelle strategie e metodologie d’insegnamento;
- formulazione di proposte per l’acquisto, lo sviluppo, l’utilizzazione e la conservazione di strumenti tecnici, materiali, documenti, testi ecc, da sottoporre all’attenzione del C.D. e del C.I.
D) DIPARTIMENTO DEI DOCENTI SPECIALIZZATI DI SOSTEGNO
1- E’ istituito il dipartimento dei docenti specializzati di sostegno (DDSS) costituito dai predetti docenti in servizio nell’istituto. Il DDSS nomina, al suo interno, un coordinatore-referente.
2- Il DDSS costituisce un’articolazione del collegio dei docenti; la partecipazione alle                                                           
attività del dipartimento concorre al raggiungimento del monte orario annuale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3- Al DDSS sono devolute le seguenti competenze:
- proposta, al dirigente scolastico, di:
- assegnazione dei docenti S.S. alle classi che accolgono alunni diversamente abili;
- ripartizione delle ore di sostegno fra gli alunni d.a.;
- acquisti e regolamentazione d’uso di strumenti e materiali destinati alla integrazione degli alunni d.a.;
- proposte, al GLH, di criteri e modalità generali per lo sviluppo delle attività d’integrazione d’istituto;
- definizione di criteri e modalità comuni nell’elaborazione dei documenti relativi all’integrazione scolastica degli alunni d.a.;
- predisposizione di progetti, anche in rete, per la sperimentazione e il miglioramento delle attività d’integrazione degli alunni d.a..
E) DOCENTI RESPONSABILI E REFERENTI
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, può nominare docenti:
a) responsabili di strutture, laboratori, strumenti ecc, col compito di curare il corretto
utilizzo, conservazione e sviluppo dei predetti beni;
b) referenti di specifiche aree organizzative o di attività con il compito di coordinarne il
funzionamento, riferire negli OO.CC., mantenere i rapporti intra e interistituzionali.
I responsabili e i referenti, sentiti il DS e il DSGA, possono emanare specifici regolamenti relativi al settore di competenza. Costituiscono parte integrante del presente regolamento, al quale vengono allegati in calce, i seguenti regolamenti redatti dai rispettivi responsabili:
Laboratori informatici;
Laboratorio microbiologico;
Laboratori chimico-merceologici;
Laboratori pasticceria;
Laboratorio molino didattico sperimentale;
Laboratorio cucina e sala;
Laboratorio ricevimento.
Biblioteca
Bar didattico
Magazzino cucina
Magazzino Pasticceria
I predetti regolamenti, sono adottati dal DSGA, nel caso di beni e strutture di cui è assegnatario; dal DS per i settori organizzativi.
Il collegio dei docenti può prevedere, anche in misura forfettaria, specifici compensi a carico del fondo d’istituto per retribuire le attività aggiuntive connesse con l’espletamento degli incarichi di cui al presente punto.
 
ART. 6 DELEGHE
1-Il Dirigente Scolastico può conferire deleghe o incarichi specifici a docenti e/o personale di segreteria in ordine a partecipazioni o collaborazioni interistituzionali o con soggetti esterni.
 
ART. 7 D.S.G.A. E ASSEMBLEA DEL PERSONALE A.T.A.
1- Il DSGA, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal DS, è autonomo nella organizzazione dei servizi di segreteria e generali.
2- Il DSGA predispone l’organigramma dell’ufficio di segreteria e il piano annuale per le attività del personale A.T.A.
3- Il DSGA, sentito il DS, può emanare specifici regolamenti relativi all’accesso agli uffici di segreteria e all’uso di strumenti quali telefono, fax, fotocopiatrice ecc. nel rispetto delle esigenze del personale operante su tre differenti sedi e dell’orario giornaliero delle attivita’.
4- E’ istituita l’assemblea del personale A.T.A.; l’assemblea è presieduta dal dirigente scolastico o, in sua assenza dal D.S.G.A.; la convocazione è disposta congiuntamente dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A.
5- L’assemblea si riunisce ordinariamente all’inizio dell’anno scolastico e tutte le volte in cui è richiesto:
- dal dirigente scolastico;
- dal D.S.G.A.;
- da almeno un terzo del personale A.T.A.;
- dalla R.S.U., anche a maggioranza.
6- Nell’ambito dell’assemblea vengono stabiliti e concordati gli impegni e gli incarichi ordinari e specifici e le disposizioni riguardanti lo svolgimento del servizio da parte del personale in parola.


TITOLO SECONDO: ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
 
 
ART. 8 ASSEMBLEE DEI GENITORI
1- L'ordine del giorno ed il regolamento previsti dall' art. 15 del TU per lo svolgimento delle assemblee dei genitori nell' edificio scolastico debbono essere esposti per iscritto e affissi all'albo.
2- Il Dirigente Scolastico, ove ne ravvisi la necessità o su richiesta dei docenti, può promuovere la convocazione di assemblee di genitori.
 
ART 9 ASSOCIAZIONI DI GENITORI
1- Nell’ambito della comunità scolastica possono essere costituite associazioni di genitori, temporanee o permanenti, eventualmente comprendenti anche altri soggetti istituzionali e non, aventi finalità di collaborazione con l’istituto. Le dette associazioni possono costituirsi sia come organismi autonomi che come sezioni locali di organizzazioni territoriali o nazionali.
2- Le attività delle associazioni di cui al comma 1 possono riguardare, fra l’altro:
a) collaborazione con l’istituto per l’arricchimento dell’offerta formativa;
b) raccolta di fondi da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola;
c) raccolta di fondi per concorrere, in tutto o in parte, all’acquisto di strumenti, materiali, beni o servizi da parte dell’istituto; l’associazione può anche effettuare e/o promuovere donazioni o cessioni in comodato di beni strumentali a favore dell’istituto;
d) iniziative, comprendenti anche raccolta di fondi per attività di solidarietà sociale;
e) organizzazione di manifestazioni o eventi a carattere socio-culturale;
f) individuazione di soggetti esterni interessati alla sponsorizzazione di attività d’istituto;
g) ogni altra iniziativa o proposta volta al miglioramento didattico, organizzativo e dei servizi erogati dall’istituto e/o delle competenze genitoriali delle famiglie. Per le finalità di cui alle lettere “b” e “c” i contributi sono versati all’istituto unitamente ad una nota nella quale vengono specificate la natura ed i vincoli di destinazione delle risorse.
3- Della costituzione delle associazioni di cui al comma 1 viene data comunicazione al dirigente scolatico il quale provvede alla pubblicizzazione tramite nota affissa all’albo d’istituto, recante l’indicazione dei soggetti promotori e delle finalità perseguite.
4-Per le finalità di cui al comma 2 possono essere costituiti anche appositi comitati di
genitori di classe, sede. Per i rapporti con l’istituto il comitato può delegare un genitore; in tal caso il genitore delegato rilascia, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione alla scuola dalla quale risulti il tipo e i contenuti della delega.
5 – Le finalità di cui al presente articolo possono essere perseguite anche da gruppi informali e/o occasionali di genitori.
 
ART. 10 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti interessati, autorizza o promuove assemblee
Studentesche con le modalita’di seguito individuate.
E’ ammesso lo svolgimentodi un’assemblea d’Istituto al mese, nel limite delle quattro ore di lezione continuative e di un’assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione.
Per l’assemblea d’Istituto la richiesta deve essere presentata alla D.S. almeno cinque giorni prima della data prevista e deve contenere l’ordine del giorno della riunione. Essa e’ convocata su richiesta del Comitato studentesco d’Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
All’assemblea d’Istituto, svolta durante l’orario delle lezioni, partecipano i/le rappresentanti di ciascuna classe. Possono essere invitati/e a partecipare esperti/e di problemi sociali, culturali, artistici o scientifici indicati da studentesse e studenti. Il nominativo degli esperti deve essere segnalato alla D.S. contestualmente alla richiesta che dovra’, altresi’ specificare, se trattasi di una seduta plenaria.
Per la richiesta dell’assemblea di classe e’ necessaria la maggioranza assoluta delle/gli alunne/i e la firma delle/gli insegnanti interessate/i. Essa va richiesta cinque giorni prima della data prevista e viene autorizzata dalla D.S. sul registro di classe. Non puo’ avere durata superiore alle due ore mensili e deve concludersi con un verbale.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni ne’ possono essere effettuate sempre nello stesso giorno della settimana e nelle stesse ore.
 
P A R T E   S E C O N D A
ATTIVITA’ D’ISTITUTO
 
 
TITOLO PRIMO: ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
 
 
ART. 11: CRITERI PER LA SCELTA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEL CONTRAENTE NEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
A) CONTRATTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1- L’affidamento di incarichi a personale esterno è disciplinato, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del DI 44/2001, dai commi seguenti;
2- In assenza di espressi vincoli previsti dalla normativa specifica di riferimento o da altri organismi sovra-ordinati, il collegio dei docenti, in sede di elaborazione dei progetti didattici richiedenti competenze professionali non reperibili all’interno dell’istituzione scolastica, stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dal contraente ed i criteri di selezione.
3- Nella formulazione dei criteri di selezione il collegio terrà presenti i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio, professionale o abilitazione specifica;
b) esperienze pregresse di prestazione d’opera presso l’istituto, valutate positivamente;
c) competenze riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari del progetto;
d) esperienze professionali pregresse.
In caso di progetti di particolare specificità o per assicurare la continuità di esperienze pregresse il collegio può formulare indicazioni nominative espresse.
4- L’accesso alla stipula dei contratti non è condizionata dalla appartenenza o meno del contraente all’amministrazione scolastica o da particolari condizioni di stato giuridico; è invece subordinato alla compatibilità degli impegni ed orari stabiliti dalla scuola con eventuali impegni esterni del contraente.
5-Una volta determinati i fabbisogni di cui al comma 2 il dirigente scolastico, per importi sino a € 2000 o limite differente, preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, procede direttamente all’individuazione del contraente ed alla stipula del relativo contratto; per importi superiori pubblicizza, mediante affissione all’albo della scuola i progetti scolastici richiedenti l’affidamento, da parte dello istituto, di incarichi a soggetti esterni.
L’affissione può essere effettuata anche presso scuole viciniori.
La comunicazione dovrà contenere:
- le caratteristiche essenziali del progetto e dell’incarico o le modalità di esecuzione delle prestazioni;
- i requisiti richiesti;
- il compenso;
- i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte degli interessati.
La comunicazione conterrà anche la precisazione se la negoziazione avviene in forma distinta per ciascuno specifico progetto o per gruppi di progetti.
6 - Gli aspiranti all’incarico possono produrre istanza indicando il possesso dei requisiti di cui a commi 2 e 3.
7 - L’individuazione del contraente, per importi superiori a 2000 €, viene effettuata da una commissione di docenti appositamente nominata dal dirigente scolastico su proposta del collegio dei docenti.
8- Qualora, decorsi i termini di presentazione, non siano state prodotte richieste di affidamento d’incarico in relazione ad uno o più progetti, il dirigente scolastico
procede direttamente alla individuazione del contraente sulla base di contatti diretti.
9- I soggetti aggiudicatari possono partecipare, in qualità di invitati, alle riunioni dei Consigli di classe e del collegio dei docenti, limitatamente ai punti dell’O.d.G. relativi ai progetti in cui risultano impegnati.
10- I soggetti aggiudicatari dovranno uniformare le loro attività a:
- indicazioni nazionali vigenti;
- indirizzi stabiliti nel POF;
- orari delle lezioni;
- regolamenti per la sicurezza.
Di norma i soggetti aggiudicatari non fanno uso di strumentazioni o dispositivi elettrici o in grado di costituire fonte di rischio. In caso di bisogno, i medesimi dovranno farne oggetto di espressa richiesta, prima della sottoscrizione del contratto,
ai fini dell’apertura delle necessarie posizioni assicurative.
11- Al termine della prestazione, il soggetto aggiudicatario consegna una relazione sull’intervento realizzato e  rilascia, sotto la propria responsabilità, dichiarazione dell’avvenuta prestazione.
12- I commi precedenti non riguardano i viaggi d’istruzione, visite guidate ecc per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo punto B.
13- Il dirigente scolastico, per l’acquisizione e la scelta di servizi formativi aventi dislocazione territoriale (piscina, cinema, sale polifunzionali ecc) può derogare dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti e applicare il criterio della viciniorità.
B) ACQUISIZIONI DI BENI STRUMENTALI, SERVIZI TECNOLOGICI E CONTRATTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO, FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
14- L’individuazione del fornitore di beni o servizi viene effettuata dalla commissione acquisti, la cui composizione viene stabilita dal consiglio d’Istituto e prevede   una componente stabile formata da D.S., D.S.G.A. e responsabile del magazzino e una componente variabile composta da due docenti quali, il capo dipartimento interessato o la funzione obiettivo incaricata, o comunque persone esperte in relazione all'acquisto da effettuare, indicate di volta in volta dal DS. La componente variabile, richiede un preventivo dove saranno specificate: la data entro la quale deve pervenire il preventivo, i materiali da acquistare con le caratteristiche tecniche desiderate, le condizioni di pagamento, le condizioni di garanzia, le spese per il montaggio e l’installazione, i termini di consegna, le condizioni per la manutenzione. Se necessario attiva la procedura d’appalto, valuta le proposte, propone la ditta per l’acquisto con motivazione scritta. La proposta è sottoposta alla giunta che fornisce un parere. In caso di attivazione della procedura di appalto la commissione al completo procede all'apertura delle buste, confronta i preventivi, effettua la scelta sulla base della tabella comparativa delle offerte e stila apposito verbale. Il Consiglio d’Istituto delibera l’acquisto e la copertura finanziaria.
L’individuazione del fornitore avviene nei termini specificati ai commi seguenti:
- ove previsto, prioritariamente nell’ambito delle offerte CONSIP;
- in caso di offerte più vantaggiose o, ove non si ravvisi sufficiente garanzia qualitativa nell’ambito delle offerte CONSIP, presso il mercato di riferimento secondo le modalità indicate ai punti seguenti.
a) Importi sino a 2.000€ o limite differente, preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto.
Per importi sino a 2.000€ l’acquisizione è effettuata dal dirigente scolastico o suo delegato presso il fornitore giudicato più vantaggioso; nell’ambito dei criteri di selezione vengono considerati i seguenti criteri:
- rapporto qualità/prezzo dei beni rilevati, offerti o proposti;
- soddisfazione nelle pregresse forniture;
- tempi di consegna;
- qualità e tempi di assistenza e/o consulenza;
Per il rinnovo delle scorte di materiale di facile consumo, di cancelleria, per le pulizie, per l’acquisto di strumenti di segreteria e per interventi di piccola manutenzione il DSGA è delegato a provvedere sulla base di contatti diretti.
b) Importi superiori a 2.000€  o limite differente, preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto.
Per importi superiori a 2.000€ l’individuazione del fornitore viene effettuata sulla base del maggior vantaggio stabilito in esito ad una tabulazione comparativa a punti, conforme al modulo che segue, comprendente almeno tre offerte. I preventivi potranno essere acquisiti sulla base:
- di richiesta espressa da parte della scuola o di suoi delegati;
- di offerte autonomamente trasmesse dai fornitori.
Nel caso di richiesta da parte della scuola la comunicazione dovrà contenere la richiesta di informazioni relative a:
- costi unitari e/o globali;
- caratteristiche qualitative del prodotto/servizio richiesto;
- tempi di consegna rispetto al giorno successivo a quello di formalizzazione dell’ordine;
- tempi di assistenza;
- forme di consulenza;
- ogni eventuale utile informazione aggiuntiva sul bene/servizio richiesto;
- il limite di tempo entro il quale dovranno essere prodotte le offerte, che dovrà essere contenuto entro le tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta della scuola. La data di ricevimento potrà essere individuata mediante:
- protocollo di ricevimento;
- auto-dichiarazione a cura del responsabile del soggetto fornitore, anche direttamente sulla nota di richiesta;
- timbro postale.
Le buste dovranno essere aperte alla presenza del D.S., D.S.G.A., Commissione acquisti.
TABELLA COMPARATIVA DELLE OFFERTE
La valutazione dell’offerta viene effettuata sulla base del maggior punteggio ottenuto sommando due diversi punteggi parziali:
a) punteggio attribuito sulla base della convenienza economica (PARAMETRO ECONOMICO);
b) punteggio attribuito sulla base della convenienza qualitativa, del prodotto e/o del fornitore (PARAMETRO QUALITATIVO).
a) DETERMINAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA
Il punteggio relativo al parametro economico viene attribuito sulla base dei criteri seguenti:
I) all’offerta al maggior costo punti 0
II) ove l’offerta col maggior costo sia superiore a 2.000€ sino a 4.000€, si assegna un punto per ogni variazione del 6% al ribasso rispetto alla predetta offerta (variazioni sino al 6,5% si approssimano a 6%; variazioni decimali di entità superiore danno luogo al punteggio superiore);
III) ove l’offerta col maggior costo sia superiore a 4.000€ sino a 8.000€, si assegna un punto per ogni variazione del 5% al ribasso (variazioni sino al 5,5% si approssimano a 5%; variazioni decimali di entità superiore danno luogo al punteggio superiore);
IV) ove l’offerta col maggior costo sia superiore a 8.000€ sino a 12.000€ si assegna un punto per ogni variazione del 4% al ribasso (variazioni sino al 4,5% si approssimano a 4%; variazioni decimali di entità superiore danno luogo al punteggio superiore);
V) ove l’offerta col maggior costo sia superiore a 12.000€ si assegna un punto per ogni variazione del 3% al ribasso (variazioni sino al 3,5% si approssimano al 3%;
variazioni decimali di entità superiore danno luogo al punteggio superiore).
b) DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO QUALITATIVO
Il punteggio relativo al parametro qualitativo viene attribuito sulla base della seguente tabella:
 

 
fornitori
punteggi
 
FORNITORE
1
---------------------
 
FORNITORE
2
---------------------
 
FORNITORE
3
-----------------------
 
FORNITORE
4
----------------------
 
QUALITA’ ATTRIBUIBILE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE
INTRINSECHE E/O DICHIARATE DAL
FORNITORE:
non accertabile sulla base delle informa_
zioni fornite: punti 0
qualità ordinaria: punti 1
qualità superiore: punti 2
eccellenza: punti 3
 
note:__________
______________
______________
______________
punti:______
 
note:__________
______________
______________
______________
punti:______
 
note:__________
______________
_______________
_____________
punti:______
 
note:__________
______________
_______________
_____________
punti:______
 
QUALITA’ ATTRIBUIBILE SULLA BASE DI ESPERIENZE PREGRESSE O
ALTRE INFORMAZIONI:
- nessuna esperienza: punti 0
- esperienze non soddisfacenti:
punti -1
- esperienze positive: punti 1
- esperienze di particolare soddisfazione: punti 2
 
note:__________
______________
______________
______________
punti:______
 
note:__________
______________
______________
______________
punti:______
 
note:__________
______________
_______________
_____________
punti:______
 
note:__________
______________
_______________
_____________
punti:______
 
TEMPI DI CONSEGNA (DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI FORMU_
LAZIONE DELL’ORDINE):
- non accertabili o non dichiarati: punti 0
- entro i 6 -10 giorni: punti 1
- entro i 3 - 5 giorni: punti 2
- entro 2 giorni: punti 3
 
giorni:______
 
punti:______
 
giorni:______
 
punti:______
 
giorni:______
 
punti:______
 
giorni:______
 
punti:______
 
TEMPI DI ASSISTENZA (SE RITENUTA UTILE AI FINI DELL’IMPIEGO)
- non accertabile o non dichiarata: punti 0
- entro i 6 - 10 giorni: punti 1
- entro i 3 - 5 giorni: punti 2
- entro 2 giorni: punti 3
 
giorni:______
 
 
punti:______
 
giorni:______
 
 
punti:______
 
giorni:______
 
 
punti:______
 
giorni:______
 
 
punti:______
 
CONSULENZA (SE RITENUTA UTILE
AI FINI DELL’IMPIEGO)
- non accertabile o non dichiarata: punti 0
- dichiarata disponibilità: punti 1
- di particolare funzionalità e accesso:
punti 2.
 
note:__________
______________
______________
______________
punti:______
 
 
note:__________
______________
______________
______________
punti:______
note:__________
______________
_______________
_____________
punti:______
 
note:__________
______________
_______________
_____________
punti:______
 
EVENTUALI ULTERIORI CARATTERISTICHE RILEVATE
- non accertabili o non dichiarate: punti 0
- apprezzabili: punti 1
- particolarmente innovative o funzionali:
punti 2.
 
ulteriore caratte_
ristica:________
______________
______________
 
 
 
punti:______
 
ulteriore caratte_
ristica:________
______________
______________
 
 
 
punti:______
 
ulteriore caratte_
ristica:________
______________
______________
 
 
 
punti:______
 
ulteriore caratte_
ristica:________
______________
______________
 
 
punti:______
 
TOTALE PUNTI
 
 
 
 
 
  
______________
TOTALE COMPLESSIVO:
PARAMETRO
 
fornitore 1
fornitore 2
fornitore 3
fornitore 4
 
ECONOMICO
 
 
 
 
 
QUALITATIVO
 
 
 
 
 
TOTALE
 
 
 
 
 
 
15- Per importi superiori a 2.000€ l’individuazione del soggetto fornitore viene di norma effettuata dal dirigente scolastico o suo delegato.
16- In tutti i casi l’individuazione del fornitore viene documentata attraverso un fascicolo contenente:
- all’esterno la dicitura relativa al bene/servizio acquisito e la data di individuazione;
- in originale o in copia tutta la documentazione istruttoria, accessoria o conseguente;
- copia del processo verbale di cui al successivo comma 17.
17- L’individuazione del fornitore viene documentata mediante la compilazione del modulo pre-strutturato per il processo verbale che segue:
  
 
MODULO PRESTRUTTURATO PER PROCESSO VERBALE NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI, SERVIZI TECNOLOGICI E SERVIZI
 
  
IL GIORNO................................... ORE...........................
PRESSO..................................................................................
barrare la casella relativa al soggetto che effettua l’individuazione
[ ] IL DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO:....................................
................................................................................................................................
[ ] IL DSGA O SUO DELEGATO:...........................................................................
................................................................................................................................
ALLA PRESENZA DI :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CONSIDERATO CHE LA SCUOLA DEVE PROCEDERE ALL’ACQUISIZIONE,
PRESSO IL MERCATO DI RIFERIMENTO DI _______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ATTESO CHE L’IMPORTO PREVISTO E’ DI ___________________ €
[ ] (solo se l’importo è pari o inferiore a 2.000€) A SEGUITO DI VALUTAZIONI
DIRETTE OPTA PER L’OFFERTA DI_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
[ ] (solo se l’importo è superiore a 2.000€) VALUTATE LE OFFERTE
RIPORTATE NELLA ALLEGATA TABELLA COMPARATIVA OPTA PER
L’OFFERTA DI ______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________
luogo – data
firme:


  
TITOLO SECONDO: ATTIVITA’ DIDATTICA
 
ART.12 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
1- L’assegnazione dei docenti alle classi viene disposta dal dirigente scolastico sulla base dei criteri di cui al comma 2 sentiti i membri del dipartimento.
2- La contrattazione d’istituto determina l’assegnazione dei docenti alle differenti sedi; il consiglio d’istituto stabilisce i criteri di assegnazione alle classi. I predetti criteri dovranno essere formulati in forma astratta, senza riferimenti a singoli o gruppi di docenti.
3 - In caso di mancata formulazione di criteri o di indicazioni da parte degli organi
sopra indicati il dirigente procede egualmente alle assegnazioni.
  
SEZIONE 1
VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA
 
ART. 13 VIGILANZA
1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni per la sicurezza a carico degli operatori scolastici decorrono dal momento dell’ingresso delle/gli alunne/i nei locali scolastici sino all’uscita. Entrata e uscita sono scandite dal suono della campanella. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi (come i cortili), locali esterni alla scuola, in orario aggiuntivo e durante le visite di istruzione scolastica.
I predetti obblighi sono ripartiti nel modo che segue.
a) Competenza per gli aspetti organizzativi generali: dirigente scolastico; a tale scopo il dirigente, all’inizio dell’anno scolastico, emana una specifica direttiva sulla sicurezza scolastica, le predetta direttiva potrà essere successivamente integrata con ulteriori disposizioni per evenienze sopravvenute o non rilevate al momento della emanazione.
b) Competenza del collaboratore responsabile di sede per:
- gli aspetti organizzativi di sede non disciplinati nella direttiva di cui alla precedente lettera “a”;
- gestione delle emergenze; in caso di assenza del collaboratore responsabile di sede, la gestione delle emergenze è affidata al docente presente con maggiore anzianità di servizio, debitamente informato sui rischi e formato attraverso corsi adeguati.
c) Competenza per tutti i docenti curricolari e di sostegno:
I) segnalare su apposito modulo giornaliero per ciascun allieva/o informazioni richieste relative all’allontanamento dall’aula durante le lezioni;
II) vigilanza di prossimità: docenti e collaboratori scolastici, secondo gli obblighi normativo-contrattuali vigenti e le disposizioni di cui alle precedenti lettere “a” e“b”;
III) informazioni/istruzioni in ordine:
- ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici;
- ai comportamenti a rischio;
- alle misure di prevenzione nel percorso scuola-abitazione, limitatamente agli alunni autorizzati;
- ai nominativi delle squadre antincendio e emergenze:
2) In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.
3) Tutto il personale è obbligato a comunicare al dirigente scolastico o allo staff di dirigenza ogni eventuale fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio; successivamente ne viene data comunicazione al dirigente scolastico per i provvedimenti conseguenti.
4) Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza dovranno essere contestualizzati nella programmazione educativo-didattica.
Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici.
5) Tutto il personale, anche supplente, il personale delle agenzie formative, i collaboratori e i visitatori esterni sono obbligati a prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
6) Il personale scolastico è obbligato a partecipare:
- alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza, nella misura di almeno una nell’arco dell’anno scolastico;
- alle iniziative di formazione/informazione sulle tematiche inerenti all’igiene del lavoro e alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici - madri.
Il personale scolastico il quale, per qualsiasi ragione non partecipa alle iniziative di formazione/informazione, concorda col DS le modalità di restituzione della relativa quota oraria non effettuata.
7) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascuna sede, agli addetti al servizio di evacuazione d’emergenza.
Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dalla società incaricata.
8) Particolare attenzione nella vigilanza sulle/gli alunne/i dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:
- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico (che dovranno risultare sempre agibili); il locale collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all’apertura e chiusura dell’accesso e ne è direttamente responsabile;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori ecc privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc;
-impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;
In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.
9) Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti.
a) Nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati
all’attenzione del consiglio di classe e segnalati al DS per l’adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario.
b) Durante lo svolgimento dell’intervallo per la ricreazione da parte del docente curricolare che ha effettuato la lezione nell’ora immediatamente precedente e del docente di sostegno. Il collaboratore scolastico dell’area di competenza collabora nella vigilanza durante il predetto intervallo. E’ consigliabile far uscire le/gli allieve/i dall’aula per motivi oltre che di vigilanza, igienici e di sicurezza.
La vigilanza e’ garantita sia negli spazi esterni sia in quelli interni come da calendario predisposto all’inizio dell’anno scolastico.
c) Nell’accesso ai servizi igienici.
d) In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe, l’insegnante medesimo richiederà l’intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall’aula durante le lezioni, la vigilanza compete all’insegnante in servizio nella classe ed al personale collaboratore scolastico più vicino.
e) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
f) L’uscita autonoma degli alunni dall’aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.
g) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.
h) Il docente subentrante adotta le idonee misure di vigilanza secondo quanto specificato al comma 1, lettera“c”.
Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell’ora precedente deve essere presente davanti alla porta dell’aula di competenza al momento del suono della campanella d’ingresso.
Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all’attenzione del consiglio di classe comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici ecc), il docente in uscita:
I) attende nell’aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:
- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;
II) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull’eventuale classe nella quale deve trasferirsi.
In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza sulla classe da parte del collaboratore scolastico più vicino.
Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono mantenersi informati sulle particolari procedure di cambio.
Il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto o i consigli di classe e il dirigente scolastico possono disporre modalità particolari per lo svolgimento della ricreazione.
10) Uscita degli alunni.
a) Al momento dell’uscita (fuori orario) gli alunni minori devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati.
In caso di delega il genitore/ affidatario deve fornire, al responsabile di sede, il nome delle persone da lui delegate. La/ il delegata/o, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.
In caso di delega, il personale presente deve verificare se l’alunno riconosce la persona venuta a prelevarlo.
b) il genitore/affidatario può richiedere, e il dirigente autorizzare, l’uscita dell’alunna/o anche in assenza del medesimo o di delegati; la predetta autorizzazione è concessa solo quando viene verificata la veridicità della richiesta da parte del genitore/affidatario nei seguenti casi:
- l’alunno, in precedenza, non abbia manifestato comportamenti a rischio tali da far ritenere la sussistenza di impedimento soggettivo dovuto a non completo grado di maturazione e autonomia;
- l’uscita autonoma costituisca fattore di maturazione e di autonomia personale;
 c) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell’uscita dell’alunno dalla scuola, e in assenza di autorizzazione, esperiti inutilmente tempi d’attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione di forza pubblica.
d) Le norme dei precedenti punti da “a” a “c” si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d’istruzione.
11) L’entrata posticipata e/o uscita anticipata, ovvero di entrata o uscita da scuola in orario diverso da quello della classe di appartenenza, deve essere annotata su apposito registro dagli addetti alla guardiola dietro esibizione da parte dell’allieva/o del libretto scolastico al fine di permettere agli stessi di registrare il passaggio in un apposito registro.
12) Sostituzioni di colleghi assenti.
La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:
a)     sostituzioni di tipo ordinario
b)     sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza
Alla sostituzione di colleghi assenti nell’ambito della tipologia “a” si procede secondo il seguente ordine di priorità:
- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l’incarico è conferito prioritariamente al docente della stessa disciplina, altrimenti della stessa classe nella quale si è verificata l’assenza;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.
La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura “a” e quando l’assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:
- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente di sostegno della classe;
 - vigilanza affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l’abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.
- uscita anticipata con preavviso;
- uscita anticipata senza preavviso per le/i maggiorenni. Per le/i minori l’uscita sara’ sempre preceduta da telefonata a casa.
13) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente:
a) richiede l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
b) provvede ad avvisare i famigliari;
c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (n° tel. 118).
In caso d’infortunio o danneggiamento l’insegnante presente, ai fini della procedura
assicurativa, redige una sintetica relazione sull’accaduto su modulo appositamente predisposto da consegnare alla segreteria, che dovrà contenere:
- generalità dell’alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
- eventuali testimonianze di altri operatori presenti.
In caso di intervento medico ed ospedaliero gli insegnanti informano i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal curante.
14) In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all’uso dei DPI (dispositivi di protezione individuali).
15) Eventuali aree transitabili nelle pertinenze scolastiche possono essere riservate a parcheggio per i veicoli  (auto, cicli e motocicli) del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali
(rappresentanti degli EE.LL., della ASL, genitori ecc). I veicoli presenti nelle aree in parola dovranno:
- astenersi dai movimenti negli orari di entrata ed uscita degli alunni;
- muoversi sempre a passo d’uomo;
- dare sempre la precedenza ai pedoni;
- essere parcheggiati:
- lontano da ingressi/uscite;
- in modo da non ostacolare l’accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso, agli altri veicoli e/o ai pedoni;
- in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta;
- rimanere sempre chiusi a chiave.
L’area antistante l’ingresso principale dell’Istituto deve sempre risultare libera per permettere l’accesso a mezzi di soccorso ed emergenza.
16) Il personale collaboratore scolastico e/o il fiduciario, in caso di parcheggio non conforme alle prescrizioni dell’art. 14 richiede al proprietario la ricollocazione del veicolo; in caso di rifiuto richiede l’intervento dei vigili urbani.
17) Al rientro in classe, l’alunno assente per malattia o per situazioni affini alla malattia per più di 5 giorni non dovrà più esibire il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione in applicazione della Legge regionale 15 del 25/06/2008.
18) Le/gli allieve/i non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica potranno usufruire di una delle quattro opzioni espresse in fase di iscrizione: a) uscita dalla scuola, b) attivita’ alternativa, c) studio individuale assistito, d) studio individuale non assistito.
  
ART. 14 COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE COLLABORATORE
SCOLASTICO
I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza, nei confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli edifici scolastici, agli accessi esterni ed interni.
In particolare detta vigilanza è esercitata:
- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e, durante la ricreazione, nei servizi igienici;
- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi;
- nei movimenti, anche autorizzati, di alunni, singoli o in gruppi;
- nelle aule, laboratori ecc in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
- nei confronti delle uscite, incluse quelle di sicurezza.
- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio.
 
ART 15 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E UTILIZZO SPAZI INFORMATIVI
1- Per ragioni di sicurezza l’accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei.
Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l’ingresso è consentito limitatamente:
- ai rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l’uso dei locali scolastici;
- ai soggetti espressamente invitati o autorizzati;
- ai visitatori per i soli rapporti di utenza.
Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno e a registrare su apposito registro cognome e nome, status, ragioni della visita, orario di ingresso e di uscita e firma; il suddetto personale, ritira un documento di identificazione e consegna un corrispondente tesserino riportante la dicitura “visitatore” e provvede all’inoltro presso l’ufficio o gli addetti richiesti. Il visitatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal personale interno.
2-Tutti i soggetti esterni a qualunque titolo presenti nella scuola sono tenuti a prendere visione:
- del documento valutazione rischi, del piano antincendio e della cartellonistica di sicurezza;
- degli addetti incaricati della sicurezza scolastica, del servizio antincendio e primo soccorso;
- dei numeri telefonici d’emergenza.
Tali informazioni verranno inserite in un modulo che sarà consegnato all’ingresso dal personale scolastico.
Il personale di ditte esterne chiamato a svolgere dei lavori all’interno dell’istituto dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento e si dovrà redigere preventivamente adeguato documento delle interferenze che si verranno a creare tra le varie attività lavorative.
I comportamenti all’interno delle aree e dei locali scolastici dovranno risultare sempre compatibili con le situazioni di rischio rilevate.
3-L’accesso è consentito ai soli visitatori esterni maggiorenni. In via eccezionale può essere autorizzato l’accesso a visitatori minori qualora accompagnati; in tal caso gli accompagnatori assumono la vigilanza sul minore medesimo assicurando la sorveglianza necessaria atta ad evitare ogni comportamento a rischio.
4-Gli addetti in servizio alla guardiola all’ingresso dell’istituto annoteranno su apposito registro l’entrata posticipata e/o uscita anticipata, ovvero di entrata o uscita da scuola in orario diverso da quello della classe di appartenenza della/l’ allieva/o dietro esibizione del  libretto scolastico.
5-Al fine di garantire il diritto all’informazione, l’Istituto assicura negli appositi spazi ben visibili:
- la tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (docenti curricolari, docenti di sostegno, orario classi, funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario)
- organigramma degli uffici (presidenza, vicepresidenza, servizi)
- organigramma degli organi collegiali
- organico del personale docente e A.T.A
- graduatorie del personale
- graduatorie per le supplenze temporanee.
6- Sono resi disponibili appositi spazi informativi nei corridoi del piano sotterraneo, del piano terra e del primo piano dedicati a:
- organi collegiali
- R.S.U. organi sindacali
- studentesse/studenti
- personale docente e A.T.A.
- Scuola
7- L’Istituto assicura la tempestiva affissione delle circolari e delle delibere degli organi collegiali e la loro permanenza in bacheca per almeno 15 giorni. Le circolari affisse devono riportare gli estremi del protocollo e il timbro con la data di affissione.
8- L’Istituto dispone, oltre alle aule, dei seguenti locali in cui si svolge l’attivita’ didattica: aula magna, biblioteca, aule multimediali, palestre e laboratori. Il regolamento per l’utilizzo dei medesimi e’ affisso alla porta del locale. Per quanto riguarda l’abbigliamento da usare nei suddetti laboratori si rimanda ai regolamenti specifici allegati al presente regolamento.
9- L’accesso all’aula magna e’ ammesso previa verifica nell’apposito quadro relativo alla disponibilita’ degli spazi e richiesta da inoltrare in vicepresidenza.   
10- L’utilizzo della strumentazione audiovisiva mobile (televisore, videoregistratore, proiettore diapositive, proiettore video), ecc. e’ consentito previa prenotazione da registrare a cura del personale addetto alla sorveglianza in servizio presso ciascun piano dell’edificio. 
  
SEZIONE 2
TUTELA DEI DATI PERSONALI
 
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
1- L’informativa di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003 comprende anche l’informazione relativa al trattamento dei dati sensibili. I predetti trattamenti sono effettuati esclusivamente nei limiti previsti dall’art. 20 del D.L.vo 196/2003.
2- Le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni eseguibili di cui al comma 2 del sopra richiamato art. 20, sono quelle contenute nelle schede allegate al DM. 305/2006. Il presente regolamento assume le predette schede come fattore di riferimento per la presente sezione.
3- Nell’ambito delle attività didattiche e in quanto autorizzate dai docenti possono essere effettuate riprese foto/video/audio di alunni, insegnanti e genitori.
4- Ove l’iniziativa delle riprese di cui al comma 3 è promossa dagli insegnanti, dovrà essere:
a) fornita informativa specifica ai genitori/affidatari;
b) acquisita l’autorizzazione da parte dei genitori/affidatari.
5- E’ sempre vietata la diffusione a terzi di registrazioni foto/video/audio di alunni ed operatori scolastici ove non siano stati previamente informati gli interessati e non sia stato espressamente acquisito il loro consenso.
6- E’ sempre vietata la ripresa foto/video/audio che può ledere la dignità o la reputazione dei soggetti ripresi.
7- Stante il rilevante interesse pubblico, la scuola può partecipare a iniziative promosse dall’ASL o da altre strutture sanitarie autorizzate, volte alla promozione della salute, all’accertamento preventivo di patologie, incluse le predisposizioni di natura genetica, ad indagini epidemiologiche ecc, a favore degli alunni e del  personale della scuola.
In tal caso i dati sensibili sono quelli atti a rivelare lo stato di salute; i trattamenti eseguibili consistono nella raccolta, registrazione e trasmissione dei dati in parola ai soggetti autorizzati al trattamento finale.
La partecipazione degli alunni alle predette iniziative è consentita unicamente alle seguenti condizioni:
a) informativa specifica rivolta ai genitori/affidatari;
b) autorizzazione da parte dei genitori/affidatari medesimi.
8- Responsabile del trattamento dei dati è il/la DSGA.
 
SEZIONE 3
ALUNNE E ALUNNI  
SOTTOSEZIONE 1
- D I R I T T I -
 
ART. 17 DIRITTO ALL’ ISTRUZIONE
Le alunne e gli alunni hanno diritto:
a)- a un’istruzione di qualità compatibilmente con le risorse disponibili;
b)- a un ambiente scolastico accogliente
a un ambiente educativo stimolante e orientato al riconoscimento e al rispetto della propria dignità personale nonché al benessere individuale e collettivo;
c)- ad una comunicazione didattica improntata al dialogo collaborativo e finalizzata alla realizzazione degli apprendimenti programmati e allo sviluppo dell’autostima, dell’autoefficacia e del benessere; le/gli insegnanti evitano espressioni o comportamenti in grado di indurre tensioni o disagio nell’alunno;
d)- ad interventi di recupero ordinari (nell’ambito delle lezioni disciplinari) e straordinari, anche in orario aggiuntivo, in forma individuale o in gruppi;
e)- ad esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie convinzioni e a formulare proposte e suggerimenti sull’organizzazione scolastica; lo/la studente/ssa ha anche diritto e ad avere ed avere riconosciuto un proprio stile di vita; detti stili di vita dovranno tuttavia risultare non contrari alle finalità del progetto educativo dell’istituto;
f)- a comportamenti e stili di vita da parte degli operatori scolastici, nell’ambito del tempo di lavoro, non contrari alle finalità del progetto educativo della scuola e rispettosi della psicologia dell’età evolutiva;
g)- a ricorrere, in caso di difficoltà o divergenze, al supporto del personale della scuola;
h)- a conoscere l’organizzazione generale della scuola, i contenuti della programmazione, i criteri didattici, educativi e di valutazione, le motivazioni di eventuali sopraggiunte rilevanti modifiche dell’organizzazione scolastica;
i)- all’opzione in relazione alle attività formative non obbligatorie senza alcuna discriminazione socio-culturale o di profitto;
l)- all’astensione dalle attività scolastiche in contrasto con i principi etico-religiosi della propria cultura famigliare e dell’ambiente di provenienza;
m)- ad interventi programmati per la rimozione degli effetti negativi dei condizionamenti sociali e per il superamento di situazioni di svantaggio socioculturale;
n)- alla tutela e riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale;
o)- all’utilizzo di strutture, attrezzature, servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza e da quanto deciso dagli organi collegiali;
p)- all’utilizzo di spazi per le comunicazioni, come le bacheche, per lo svolgimento di attività auto-organizzate.
 
ART. 18 DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE CORRETTA E TRASPARENTE
Le alunne e gli alunni hanno inoltre diritto a quanto segue:
a) La valutazione, in itinere o sommativa, deve essere formulata sulla base di criteri obiettivi dichiarati e trasparenti; gli alunni hanno altresì diritto alla motivazione ed alla spiegazione dei giudizi espressi, comprendenti indicazioni positive per il miglioramento e l’incoraggiamento.
b) Gli esiti delle valutazioni degli elaborati scritto-grafici devono essere comunicate agli alunni entro 15 giorni
c) La valutazione deve promuovere l’autovalutazione finalizzata alla comprensione delle proprie risorse e dei propri fabbisogni.
d) Interventi di orientamento ai sensi della Direttiva Ministeriale 487/97, per le/gli alunne/i frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di 2° e ri-orientamento.
e) Tutela della riservatezza delle valutazioni e dei dati personali, inclusi i contenuti presenti negli elaborati.
f) La ripetenza sarà deliberata solo quando sia riconosciuta con certezza la non sussistenza di nuclei o elementi su cui fondare il passaggio alla classe o al corso di studi successivo.
g) nel caso in cui le iscrizioni alle classi prima siano in eccedenza, il collegio docenti ha approvato i seguenti criteri e priorità anche alla luce della nuova normativa sul voto di condotta:
 
1.     studenti provenienti dalla 3^media
2.     studenti ripententi dell’Istituto che a giudizio del C.di C. abbiano la possibilità di ripetere con successo e con voto di condotta di almeno 7
3.     studenti ripetenti dell’Istituto con limitata attitudine allo studio in particolare delle discipline professionalizzanti
4.     studenti provenienti da altri Istituti con almeno 7 di condotta
5.     studenti ritirati in assenza di provvedimenti disciplinari con almeno 7 di condotta
6.     studenti ripetenti dell’Istituto con voto di condotta inferiore a 7
7.     studenti non in regola con i pagamenti per danni arrecati all’Istituto ( per tutte le classi )
 
                
SOTTOSEZIONE 2
- D O V E R I –
 
ART.19 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E DEL REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
Le/gli alunne/i sono tenute/i a:
a)- tenere nei confronti del personale della scuola, delle compagne e dei compagni un comportamento corretto e rispettoso.
b)- Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e a aver cura dei propri materiali e strumenti di lavoro.
In caso di assenze o ritardi l’alunna/o è inoltre tenuta/o a produrre motivate giustificazioni sull’apposito libretto.
. La giustificazione degli/delle allievi/e minorenni dovrà essere sottoscritta dal genitore/affidatario, valutata e registrata dall’insegnante che accoglie l’alunna/o.
Nei casi in cui la motivazione non venga valutata idonea dall’insegnante, la giustificazione sarà sottoposta all’attenzione del DS e/o del Consiglio di classe. In caso di sospensione delle attività scolastiche a seguito di azione di sciopero del personale della scuola è sufficiente la dichiarazione del genitore/affidatario sul diario che attesta di essere a conoscenza della mancata frequenza del/la figlio/a; deve in ogni caso essere consegnato allegato il libretto delle giustificazioni per consentire il confronto della firma. Se lo sciopero riguarda la componente studentesca è richiesta regolare giustificazione per l’assenza delle/gli alunne/i.
Le giustificazioni potranno essere prodotte:
- su apposito libretto consegnato dalla scuola;
- in casi eccezionali sul diario con conferma successiva sul libretto delle giustificazioni che deve essere portato a scuola ogni giorno;
- personalmente dal genitore/affidatario accompagnando l’alunna/o a scuola.
Il genitore/affidatario dell’allievo/a minorenne è tenuto a depositare la firma presso la scuola.
In caso di assenza, l’alunna/o è tenuto/a ad informarsi dello sviluppo delle lezioni e
dei compiti assegnati e a impegnarsi per il recupero.
Ingresso
- Ingresso: ore 8.25
- inizio lezioni: ore 8.30
- ingresso in aula consentito, con giustificazione entro il giorno successivo, sino alle ore 8.40
- chiusura del portone: ore 8.40 e ingresso alla seconda ora, con giustificazione entro il giorno successivo
- l’ingresso dopo l’inizio della seconda ora di lezione è concesso solo in casi eccezionali previa richiesta motivata e certificata presentata in vice presidenza.
Uscita.
-uscite anticipate: al fine di garantire la sicurezza degli studenti saranno concesse solo  se la richiesta perverrà in vice-presidenza entro il giorno precedente per permettere di effettuare le necessarie verifiche.
-in casi eccezionali l’uscita anticipata in giornata è concessa anche all’allievo/a minorenne in presenza del genitore/affidatario o dietro richiesta sottoscritta da quest’ultimo pervenuta via fax.
- La mancata giustificazione di assenze o ritardi è uno degli elementi che concorrono alla valutazione della condotta.
- per motivi di trasporto documentati, allegando fotocopia dell’orario dei mezzi di trasporto utilizzati, è possibile ottenere un permesso annuale di entrata posticipata o di uscita anticipata dietro richiesta presentata dal genitore in vice presidenza.
Una volta esaurito il libretto scolastico si procederà all’acquisto di un nuovo libretto al costo di Euro 10.00.
c)- Assolvere assiduamente gli impegni di studio: svolgere o eseguire i lavori scolastici, sia in aula che in ambito domestico, controllarne la completezza e la correttezza, individuare le carenze, ricercare insieme agli insegnanti le soluzioniper il miglioramento della propria preparazione.
d)- Frequentare i corsi di recupero. Anche in tal caso le giustificazioni dovranno essere prodotte nel più breve tempo possibile direttamente al docente titolare del corso.
e)- Riferire ai genitori le comunicazioni dell’Istituto e le comunicazioni dei genitori all’Istituto sul diario personale.
f)- Osservare le regole previste dall’organizzazione scolastica, le norme, istruzioni, consegne e divieti posti dal regolamento o forniti dagli operatori scolastici.
In particolare le/gli alunne/i non escono dalle aule scolastiche nei momenti di assenza dei docenti.
g)- Osservare le norme e le istruzioni in materia di sicurezza e igiene personale, in particolare nei laboratori.
h) Usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni alle persone ed al patrimonio della scuola.
i)- Condividere le responsabilità di mantenere e curare l’integrità delle strutture e rendere accogliente l’ambiente scolastico. In particolare prendersi cura dell’aula assegnata alla classe che dall’inizio al termine dell’anno scolastico, dovrà essere conservata integra in tutte le sue parti.
l) - Risarcire i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature, anche in concorso con altri, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nel presente regolamento.
m)- Curare la propria persona, il proprio linguaggio e il proprio abbigliamento in modo da non risultare in contrasto con le finalità educative della scuola;
n) – Dotarsi di abbigliamento idoneo all’accesso nei laboratori come previsto negli specifici regolamenti;
o)-Non introdurre a scuola alcolici e/o droghe.
p)-Non favorire l’ingresso a scuola di estranei.
q)-Avere sempre con sé il libretto corredato di foto e firme e mostrarlo su richiesta del personale.
r)-In caso di entrata posticipata e/o uscita anticipata, ovvero di entrata o uscita da scuola in orario diverso da quello della classe di appartenenza, la/l’allieva/o deve esibire agli addetti in servizio alla guardiola all’ingresso il libretto scolastico al fine di permettere agli stessi di registrare il passaggio in un apposito registro.
s)-Utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata disposti nei locali dell’Istituto per carta, plastica, metalli.
t)- Tenere spento il telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo di ripresa foto, video e audio durante lo svolgimento delle lezioni.
u)-non fumare nei locali della scuola.
 
 
ART. 20 INTERVENTI DI RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONATORI
La responsabilità disciplinare è personale.
Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e sono volti a rafforzare sia il senso di responsabilità individuale, sia il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Le sanzioni si ispirano altresì al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
Gli interventi sanzionatori concernono il comportamento delle studentesse e degli  studenti a scuola, nei viaggi d’istruzione, nelle visite didattiche, nelle assemblee e nelle attività extracurricolari in genere.
Nei confronti dell’alunna/o responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato
ai precedenti articoli 19 e 20 sono disposti, a seconda dei casi:
a) interventi di richiamo;
b) sanzioni.
Per entrambe le tipologie l’alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l’esposizione delle proprie ragioni.
 
A)               INTERVENTI DI RICHIAMO E SOGGETTI COMPETENTI:
 
TIPO DI INTERVENTO
SOGGETTO COMPETENTE
 
I) rimprovero verbale
operatore scolastico
II) nota di comunicazione alla famiglia
insegnante
 
III) sospensione temporanea o
limitazioni nella partecipazione ad
alcune attività; consegne speciali da
osservare
 
insegnante
 
IV) annotazione sui documenti
scolastici di classe
 
insegnante
 
V) richiesta di colloquio del docente
col genitore/affidatario
 
insegnante; dirigente scolastico
 
VI) lettera di informazione/richiamo
rivolta ai genitori/affidatari
 
Dirigente scolastico, vice-preside, collaboratori, docente.
 
 
B)               SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI:
 
SANZIONE
SOGGETTO COMPETENTE
I) verbalizzazione, da parte del
consiglio di classe,
eventualmente accompagnata da:
a) richiesta di colloquio di un docente,
in rappresentanza del consiglio, con
un genitore o l’affidatario;
b) comunicazione scritta ai
genitori/affidatari.
 
consiglio di classe
 
II) note da allegare nel fascicolo
personale dell’alunno.
 
insegnante unitamente al dirigente
scolastico
III) allontanamento dalla comunità scolastica inferiori o pari a quindici giorni.
 
consiglio di classe
 
IV) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni
consiglio d’istituto
V) allontanamento dalla comunità
scolastica per periodi superiori a
quindici giorni e esclusione dallo
scrutinio finale e/o non ammissione
all’esame conclusivo
 
consiglio d’istituto
 
VI) per comportamenti comportanti
situazione di rischio grave, per alunni,
personale e l’alunno medesimo, può
essere disposto l’allontanamento
dalla comunità scolastica sino al
permanere della predetta situazione
di rischio.
 
consiglio d’istituto
 
 
C)               CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’
 
La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni e al
relativo livello viene assunta sulla base dei seguenti criteri.
 
1) Tipologia:
 
- inadempienze, caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro o regolamentari;
- violazioni:
- plagio, attivo e/o passivo, nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagne/i impegnati nelle prove di valutazione;
- occultamenti di comunicazioni alle famiglie;
- falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
- manomissione o alterazione di documenti scolastici;
- danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy;
- offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni;
- azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
- danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
- partecipazione a litigi violenti;
- aggressioni non pianificate;
- aggressioni pianificate.
 
2) Gravità degli esiti. La gravità degli esiti viene classificata secondo la scala:
 
- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;
- media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività e/o costi di ripristino sino a 300€; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;
- alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi di ripristino oltre i 300€; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e assistenza prolungata; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;
- altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l’intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ai 2000€; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti. La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell’alunno, pur non producendo conseguenze effettive è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.
 
3) Ricorrenza, classificata secondo la scala:
- occasionale;
- reiterata;
- costante.
 
4) Elementi o circostanze attenuanti:
 
- accertate situazioni di disagio sociale;
- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;
- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;
- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;
- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti.
 
5) Elementi o circostanze aggravanti:
 
- premeditazione;
- azioni di gruppo;
- azioni ai danni di soggetti deboli per sesso, orientamento sessuale, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
- azioni ai danni di soggetti diversamente abili.
 
Per comportamenti sino alla violazione con danneggiamenti a carattere involontario per superficialità o negligenza, di gravità lieve e ricorrenza occasionale, viene disposto un intervento di richiamo; per livelli superiori viene irrogata una sanzione disciplinare. In caso di comportamenti oggettivamente sanzionabili, sulla base della valutazione di quanto al punto 4, la sanzione può essere convertita in intervento di richiamo.
Le sanzioni adottate dal Consiglio d’istituto che comportano l’allontanamento dell’allievo/a fino al termine dell’anno scolastico, vengono irrogate previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello/a studente/essa e talora ricorrano le seguenti condizioni congiunte: a) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; b) impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
La parola “profitto” contenuta nell’art. 4, comma 3 del DPR 249/1998 come
modificato dal DPR 235/2007 va interpretata nel senso di “profitto disciplinare”.
 
D) MODALITA’
 
1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.
2- L’insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:
a) dispone autonomamente l’intervento di richiamo;
b) ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone i fatti all’attenzione dei colleghi del consiglio di classe. Nel caso in cui l’insegnante non faccia parte dell’organo collegiale cui compete l’irrogazione della sanzione, l’insegnante medesimo redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata al dirigente scolastico. Ove i docenti della classe dello alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per disporre l’allontanamento dello alunno dalla comunità scolastica ne danno immediata comunicazione al dirigente scolastico cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il consiglio di classe o di promuovere la convocazione del consiglio d’istituto.
3- All'alunno/a cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione medesima in attività a favore della comunità scolastica, comprendenti anche:
- impegno a osservare comportamenti corretti;
- formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;
- ripristino e/o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal comportamento sanzionato;
- svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore:
- di compagni;
- della scuola;
- della comunità scolastica;
- di soggetti o strutture esterne.
A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre all’alunno responsabile lo svolgimento delle predette attività; di tale proposta deve essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale va trasmessa ai
genitori/affidatari. Tutte le sanzioni irrogate durante l’anno saranno registrate in apposito quaderno.
4- La predetta disposizione non si applica in caso della sanzione  riportata nella tabella, quando l’organo collegiale abbia rilevato una situazione di rischio grave ed immediato o di pericolo per l’incolumità delle persone.
5- Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno. Per le sanzioni di entità inferiore all’allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è contestualizzata nell’ambito della copia del processo verbale di cui al precedente comma 3. Ove la sanzione prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica la notifica è sempre effettuata in forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere:
- descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri di cui al precedente
punto “C”;
- motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della sanzione;
- durata dell’allontanamento e decorrenza;
- indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento;
- nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell’anno scolastico o di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all’esame di stato conclusivo occorrerà esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile dello/a studente/essa nella comunità scolastica durante l’anno scolastico;
- indicazioni sulle possibilità di ricorso.
6- In caso di sanzioni comprendenti l’allontanamento dalla comunità scolastica l’organo collegiale che ha adottato il provvedimento nomina un docente il quale, in conformità con il comma 8 dell’art. 4 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e con i servizi sociali o sociosanitari.
7- Sanzioni pecuniarie. Le procedure e modalità di emissione e pagamento delle sanzioni pecuniarie mediante bollettino postale, sono definite dal Consiglio d’Istituto. L’entità della sanzione può essere opportunamente diversificata. I fondi raccolti con queste modalità saranno messi a disposizione dal Consiglio d’Istituto con vincolo di spesa a favore del diritto allo studio, di interventi di prevenzione, di attività promosse da gruppi di studenti/esse attivi all’interno dell’Istituto.
Prevedono sanzioni pecuniarie le infrazioni relative:
- al divieto di fumare all’interno della scuola,
- ai danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria,
- alla mancata restituzione entro i termini stabiliti del materiale preso in prestito dalla biblioteca d’istituto e dei libri di testo in prestito d’uso.
 
E) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL’USO
IMPROPRIO DEI TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI DI
RIPRESA FOTO/VIDEO/AUDIO
1- L’uso del telefono cellulare da parte delle/gli alunne/i durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; contestualmente è vietato anche l’uso delle suonerie.
2- In deroga al comma 1 l’uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente.
3- In caso di infrazione la/il docente adotta i seguenti provvedimenti:
a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare;
b) in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine della giornata;
c) in caso di ulteriori reiterazioni ritira il telefono cellulare; la restituzione viene effettuata al genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola, dal D.S., unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l’alunno/a al rispetto della presente disposizione regolamentare.
4- In caso di violazione dell’art. 16, commi 5 e 6, il docente che ha rilevato l’infrazione procede nel seguente modo:
a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare e invita il genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse le immagini;
b) in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente:
- informa il genitore che procederà a relazionare il DS dei fatti;
- informa il DS il quale, anche ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e 166 del D.L.vo 196/2003, a sua volta mette a conoscenza dei soggetti ripresi della avvenuta violazione;
- valuta, unitamente ai colleghi del consiglio di classe, l’opportunità di irrogare una sanzione disciplinare.
 
F) CONSEGUENZE
 
Occorre tener presente che la reiterata applicazione di sanzioni potrebbe determinare, come effetto implicito, il mancato raggiungimento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico delle/gli allieve/i in obbligo scolastico.
Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Deroghe possono essere ammesse solo in caso di gravi motivi di salute o di gravi motivi familiari.
 
G) TRATTAMENTO DEI DATI
 
Di norma le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello/a studente/essa e seguono lo/a studente/essa in occasione del trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 305  /2007.
 
H) VIOLAZIONI DISCIPLINARI QUALIFICABILI COME REATO
 
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il D.S. sarà tenuto alla presentazione di denuncia penale in applicazione dell’art. 361 c.p.
 
 
 
ART. 21 IMPUGNAZIONI; COLLEGIO DI GARANZIA D’ISTITUTO
1- Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all’Organo di Garanzia di cui ai commi successivi da parte di chiunque vi abbia interesse.
2- L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al dirigente scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità riportate ai successivi commi 3, 4 e 7. Il sistema di impugnazioni non incide sull’esecutività della sanzione disciplinare, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Tuttavia, le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non si applica nel caso del livello VI della tabella delle sanzioni di cui all’art. 21, quando vi sia pericolo immediato per le persone.
3- Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai Genitori dell’alunna/o destinatario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese.
4- E' istituito il "COLLEGIO DI GARANZIA D' ISTITUTO " ai sensi dell' art. 5, comma 1, del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007; esso è composto da quattro membri:
- il dirigente scolastico, con funzioni di presidente;
- un/a docente designato dal collegio docenti, con funzioni di segretario;
- un genitore eletto dai genitori;
- un/o studente/ssa eletto/a eletto/a dagli/lle studenti/esse.
Il collegio dovrà prevedere al suo interno la presenza di almeno un membro per ciascun indirizzo: arte bianca e alberghiero.
E’ previsto un membro supplente per ogni componente, che può effettuare la sostituzione in caso di assenza o di incompatibilità. E’ altresì previsto il dovere di astensione, qualora faccia parte del collegio, per l’allievo/a sanzionato/a o per il suo genitore.
Alle sedute del collegio di garanzia può essere invitata/o il/la docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto di ricorso e gli elettori che ne facciano richiesta.
5- Il collegio di garanzia resta in carica per due anni; in caso di trasferimento o decadenza di un membro si procede alla sostituzione con le medesime procedure di cui al precedente comma 4.
6-Al Collegio di Garanzia d'istituto spetta l'esame dei ricorsi di cui al precedente comma 2. Nello svolgimento dell'esame dei ricorsi il Collegio può richiedere l'audizione dei soggetti interessati; chiunque ne abbia interesse può richiedere di essere ascoltato dal collegio o inviare una memoria scritta. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti e quattro i membri.
Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente; l’astensione influisce sul conteggio dei voti sommandosi al/i  voto/i contrario/i.
La deliberazione contiene le seguenti parti:
a) premessa, comprendente:
- richiami normativi e regolamentari;
- valutazione dei fatti sulla base dei criteri di cui al precedente art. 21;
- valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione;
b) decisione, che può consistere:
- nella conferma della sanzione irrogata;
- sua modifica;
- suo annullamento.
La decisione è adottata dal collegio di garanzia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Al collegio spetta anche l’esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute nel presente regolamento.
I membri del Collegio eventualmente direttamente implicati o parti offese o aventi relazioni di parentela con gli interessati all’esame, partecipano alla seduta, ma si astengono dalla votazione.
Le deliberazioni del Collegio sono riportate in apposito verbale. Delle dette deliberazioni viene data notifica al ricorrente e ad eventuali altri interessati.
Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.
7- Contro le violazioni al regolamento relativo allo Statuto delle studentesse e degli studenti è ammesso ricorso al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.
8- Il Collegio di garanzia viene convocato dal dirigente scolastico mediante:
- comunicazione interna per il personale scolastico;
- convocazione espressa, per i rappresentanti dei genitori.
9-La partecipazione alle sedute del Collegio non dà diritto a nessun tipo di compenso
 
ART. 22 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
1- In applicazione dell’art. 3 del DPR 235/2007 la scuola predispone il documento recante il “Patto educativo di corresponsabilità” che impegna operatori scolastici e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente regolamento, delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali d’istituto e del regolamento dello statuto dello studente.
2- Il patto educativo di corresponsabilità, corredato dei dati che assicurino la reperibilità dei genitori/affidatari, viene sottoscritto dal genitore all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado. Il genitore/affidatario si impegna ad informare la scuola in merito a successive variazioni dei dati che garantiscano la reperibilità. La firma della domanda d’iscrizione implica la sottoscrizione del patto.
3- Il Patto viene illustrato ai genitori nell’ambito delle assemblee convocate per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio d’istituto adotta le eventuali modifiche.
Proposte di modifica possono essere prodotte anche dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e da singoli genitori.
 
SEZIONE 4
 
- AREA DIDATTICA
 
ART. 23 PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
1- Il documento recante il Piano dell’Offerta Formativa viene reso disponibile al pubblico mediante affissione all’albo d’istituto e pubblicazione sul sito WEB della scuola. Il medesimo viene consegnato in copia a chiunque ne faccia richiesta.
2- Il docente può far accedere, senza autorizzazione, esperte/i esterne/i nelle aule scolastiche per interventi di arricchimento dell’offerta formativa. Tale accesso è vincolato alle seguenti condizioni:
- informazione allo staff della dirigenza, autorizzazione scritta o verbale della dirigente
- rispetto della procedura prevista da S.G.Q.
- presenza una - tantum;
- gratuità della prestazione;
- informazione preventiva resa al soggetto esterno e accettazione della mancata copertura assicurativa per il tempo di permanenza nei locali scolastici.
Al di fuori delle predette circostanze sono necessarie:
- autorizzazione del dirigente scolastico per interventi non gravanti sul programma annuale;
- deliberazione del consiglio di istituto per interventi gravanti sul programma annuale;
- sottoscrizione di apposita convenzione, sottoscritta dal dirigente scolastico, o suo delegato, e dall’esperto medesimo, nella quale viene disciplinato il rapporto di collaborazione.
 
ART. 24 ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE FORMATIVA
1- Il POF può prevedere attività di integrazione dell’offerta formativa (AIF) comprendenti viaggi d’istruzione, visite guidate, pratica sportiva, collaborazioni, accoglienza di percorsi integrati predisposti dalle agenzie formative regionali o presenze presso centri o strutture esterne ecc. In tal caso il POF riporta il programma delle iniziative da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico, nel rispetto dei vincoli del personale docente in materia di programmazione curricolare.
L’organizzazione delle predette iniziative tiene conto delle caratteristiche di eventuali alunne/i diversamente abili e della presumibile presenza di barriere architettoniche.
2- Per evenienze sopraggiunte e su proposta degli insegnanti, in aggiunta a quelle programmate, possono essere svolte ulteriori AIF in corso d’anno; in tal caso le relative iniziative possono essere disposte con deliberazione di un organo collegiale d’istituto o del consiglio di classe competente.
3- Tutte le iniziative di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante delle attività didattiche e, ove non comportino costi per le/gli alunne/i, l’ammontare orario eccedente rispetto alla quota oraria giornaliera ordinaria, concorre al raggiungimento del monte ore
d’insegnamento previsto dalle disposizioni degli ordinamenti vigenti.
4- Le AIF comportanti l’uscita delle/gli alunne/i dagli edifici scolastici, con esclusione degli spostamenti presso la palestra, sono svolte alla condizione della presenza di almeno un accompagnatore ogni gruppo di 15 alunni con una tolleranza massima del 14% oltre il predetto rapporto. In presenza di alunne/i diversamente abili il numero di accompagnatori è aumentato di un’unità. Almeno un accompagnatore dovrà essere di sesso femminile.
5- Gli accompagnatori sono incaricati con apposita lettera d’incarico del dirigente scolastico. Possono fungere da accompagnatori anche il personale tecnico, i collaboratori scolastici e, in caso di necessità, membri dell’ufficio di segreteria.
6- Su richiesta degli interessati, ove ricorrano le condizioni, alle A.I.F. possono essere ammessi anche soggetti esterni maggiorenni. L’ammissione è comunque condizionata dalla deliberazione dell’O.C. interessato e da dichiarazione di sollevamento di responsabilità per il personale della scuola.
7- Nel caso di AIF cui partecipano alunne/i diversamente abili in situazione di gravità, all’iniziativa possono partecipare gli assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992.
8- Le AIF comprendenti viaggi o visite rivolte ad una sola classe possono essere disposte alla condizione che all’iniziativa partecipi almeno la maggioranza degli alunni componenti la classe.
Deroghe al predetto limite possono essere disposte nei casi in cui gli/le alunni/e siano chiamati a rappresentare la classe o la scuola in iniziative di particolare rilievo. Il limite non si applica:
- alle iniziative che coinvolgano gruppi di classi pari o superiori a tre;
- in caso di deliberazione specifica da parte del consiglio di classe.
Previa deliberazione del consiglio di classe di provenienza è inoltre ammessa la partecipazione individuale di alunne/i ad iniziative promosse in altre classi del medesimo ordine scolastico.
9- Dalle iniziative che non risultino essenziali ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi della scuola possono essere esclusi/e alunni/e destinatari/e di interventi di richiamo di cui all’art. 20 e tutti/e coloro che frequentano con scarso rendimento su decisione del consiglio di classe.
Tenuto conto delle obiettive difficoltà di vigilanza nelle uscite scolastiche, dalle iniziative sono inoltre esclusi gli alunni che abbiano reiteratamente messo in atto comportamenti rischiosi per la salute propria e/o altrui.
Dalle visite guidate presso luoghi richiedenti particolari forme di rispetto sono inoltre esclusi gli alunni che abbiano sviluppato comportamenti gravemente irriguardosi o offensivi quale tratto altamente rilevante e stabilizzato della loro condotta.
Tutte le esclusioni di cui al presente comma sono deliberate dall’O.C. competente.
10- Ai genitori/affidatari dovrà essere inviata, a cura dei docenti organizzatori, una sintetica nota informativa sull’iniziativa proposta, comprendente anche l’indicazione degli eventuali luoghi e orari di partenza e arrivo. L’autorizzazione del genitore/tutore è condizione necessaria per la partecipazione dell’alunno all’iniziativa.
11- I genitori/affidatari dovranno provvedere al trasporto delle/gli alunne/i presso il luogo di partenza. Qualora l’iniziativa preveda l’uscita dalla scuola ed il rientro in orario successivo al termine delle lezioni giornaliere, i genitori dovranno provvedere all’accoglienza degli alunni nel luogo e nell’ora di rientro indicati dal programma.
A tale fattispecie si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 10.
12- Nei casi in cui l’effettuazione dell’AIF comporti il versamento di un contributo da parte delle famiglie a copertura degli eventuali costi di trasporto e/o per le strutture ricettive, il detto contributo potrà essere versato al soggetto esterno gestore:
- direttamente;
- per il tramite della scuola.
Gli insegnanti organizzatori e il personale di segreteria sono autorizzati alla mera raccolta delle contribuzioni individuali ai fini di un versamento unitario. Tale disposizione si applica anche al personale scolastico incaricato della raccolta di fondi aventi finalità socio-umanitarie o di arricchimento dell’offerta formativa o della dotazione strumentale dell’istituto.
Nei casi sopra richiamati, la raccolta, la detenzione e il versamento di quote di denaro ha destinazione vincolata.
Qualora l’iniziativa comprenda l’impiego di mezzi di trasporto o l’accesso a servizi con biglietteria, i relativi costi potranno essere sostenuti direttamente dagli alunni allo sportello accettante.
13- Uno dei docenti accompagnatori tiene l’elenco degli alunni partecipanti con relativi numeri telefonici. A ciascun alunno viene consegnato un numero telefonico da comporre in caso di necessità.
 
SEZIONE 5
TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI
 
ART. 25 ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1- Tutto il personale della scuola è vincolato dall’obbligo di tutela dei dati personali trattati nell’ambito delle attività didattiche, amministrative e di servizio.
2- A chiunque ne abbia interesse è garantito l'accesso ai documenti scolastici nei termini e nei limiti previsti dalla legge 241/90 e D.L.vo 196/2003 e successive integrazioni.
L’interesse all’accesso deve essere motivato nell’istanza di richiesta; l’accesso viene negato in assenza di motivazione o in caso di motivazioni non valide.
3- L’accesso agli atti degli OO.CC. è disciplinato dal comma 12 dell’art. 3 del presente regolamento.
4- L’accesso agli atti d’istituto diversi da quelli di cui al precedente comma 3 è consentito con le medesime modalità previste dal richiamato comma 12, art. 3.
 
 ALLEGATI:
1)   REGOLAMENTO LABORATORI INFORMATICI
2)   REGOLAMENTO LABORATORIO MICROBIOLOGICO
3)   REGOLAMENTO LABORATORIO CHIMICO E MERCEOLOGICO
4)   REGOLAMENTO LABORATORI DI PASTICCERIA
5)   REGOLAMENTO LABORATORIO MOLINO
6)   REGOLAMENTO LABORATORIO CUCINA E SALA/BAR
7)   REGOLAMENTO LABORATORIO RICEVIMENTO
8)   REGOLAMENTO PALESTRA
9)   REGOLAMENTO BIBLIOTECA
10) REGOLAMENTO BAR DIDATTICO (in revisione)
11) REGOLAMENTO MAGAZZINO CUCINA (in revisione)
12) REGOLAMENTO MAGAZZINO PASTICCERIA (in revisione)